C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 01/12/2021 – Delibera – Reclamo società RAPID OLIMPIA Camp. 2° Categoria Gir. K Gara del 14/11/2021 tra Acquanegra Calcio / Rapid Olimpia c.u. n. 20 della delegazione di Cremona datato 18/11/2021
Reclamo società RAPID OLIMPIA Camp. 2° Categoria Gir. K
Gara del 14/11/2021 tra Acquanegra Calcio / Rapid Olimpia
c.u. n. 20 della delegazione di Cremona datato 18/11/2021
La società RAPID OLIMPIA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la sanzione della squalifica per cinque gare, a carico del giocatore GANDOLFI Nicola, espulso durante la gara per aver calciato il pallone verso l'arbitro con moderata intensità, colpendolo sullo stinco, senza causargli dolore e proferendo espressione blasfema.
La reclamante a sostegno del proprio ricorso afferma che il calciatore avrebbe lanciato il pallone in segno di stizza, senza la volontà di colpire il direttore di gara, e non avrebbe proferito nulla di blasfemo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara e il supplemento di rapporto richiesto, rileva che il direttore di gara conferma la moderata intensità del lancio del pallone, contro il medesimo, e l'espressione blasfema pronunciata dal calciatore.
Rilevato che, il fatto sia da qualificarsi come condotta ingiuriosa e irriguardosa, non essendo avvenuto alcun contatto fisico, tra l'arbitro e il giocatore e non avendo procurato alcuna conseguenza al direttore di gara, la Corte, in applicazione dell'art. 36 e 37 CGS ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata, seppur correttamente identificata nel fatto.
Per quanto sopra, ai sensi del citato articolo la Corte di Appello Territoriale
RIDUCE
la sanzione della squalifica comminata a carico del sig. GANDOLFI Nicola a giornate 3 di squalifica.
Dispone l'accredito della relativa tassa
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