F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 153/TFN – SD del 08 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8560/292pf21-22 GC/PM/mg del 4 maggio 2022 nei confronti del sig. Luigi Fresco – Reg. Prot. 146/TFN-SD

Decisione/0153/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0146/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Laura Vasselli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8560/292pf21-22 GC/PM/mg del 4 maggio 2022 nei confronti del sig. Luigi Fresco,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 8560/292pf21-22GC/PM/mg il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il signor Luigi Fresco:

a) all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtusvecomp Verona Srl, nonché allenatore, iscritto all’Albo federale, della stessa società, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, dell’art. 85, lettera C) paragrafo IV n. 3 delle NOIF nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, (I) per avere utilizzato i fondi per attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, illegittimamente ottenuti a danno della Prefettura di Verona, per lo svolgimento dell’attività sportiva della società Virtusvecomp Verona, immettendo così nel sistema economico federale somme provenienti da condotte illecite; in particolare, le ingenti risorse economiche, ricevute grazie all’aggiudicazione illecita dei bandi, risultano essere state utilizzate per effettuare pagamenti a favore di società sportive collegate ed essere state, in parte, trasferite alla società Virtus Verona Srl a seguito del conferimento dell’azienda sportiva del 1 luglio 2021 e (II) per aver effettuato il pagamento di emolumenti, sotto forma di rimborsi, ad alcuni calciatori in contanti anziché con bonifico bancario;

b) in qualità di Presidente della società Virtus Verona Srl fino al 16 novembre 2021 ed all’epoca dei fatti, nonché nella qualità, attuale ed all’epoca dei fatti, di allenatore della stessa società nella stagione sportiva 2021-2022, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2021- 2022, utilizzato le somme trasferite dalla società Virtusvecomp con il conferimento di ramo d’azienda avente effetto dal 1 luglio 2021 - facenti parte dei fondi per attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale illegittimamente ottenuti dalla società Virtusvecomp Srl a danno della Prefettura di Verona - per lo svolgimento dell’attività sportiva della società Virtus Verona Srl, continuando così a far circolare nel sistema economico federale somme provenienti condotte illecite.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine a notizie stampa aventi ad oggetto un’indagine della Procura della Repubblica di Verona su una truffa che vedrebbe coinvolta la società Virtus Verona ed il presidente Luigi Fresco”, trae origine dalla segnalazione, ad opera della Procura Generale dello Sport, di alcuni articoli di stampa dedicati all’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Verona nei confronti dell’odierno deferito in relazione alla gestione delle attività connesse ai bandi pubblici per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione e al sequestro preventivo eseguito a carico della società Virtusvecomp Verona.

Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale sono stati acquisiti, tra gli altri, la richiesta di sequestro preventivo del PM di Verona e il successivo decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso detto Tribunale in relazione a diverse ipotesi di truffa aggravata, falso e turbata libertà degli incanti, nonché riciclaggio e autoriciclaggio a carico tra gli altri di Luigi Fresco. È stata altresì acquisita l’informativa conclusiva delle indagini redatta in data 21.4.2020 dalla Guardia di Finanza di Verona. La Procura Federale ha poi proceduto all’audizione di numerosi soggetti, calciatori e dirigenti, della società Virtusvecomp, nonché dei soggetti nei cui confronti venivano svolte le indagini, tra i quali in due diverse occasioni, l’attuale deferito.

Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, gli indagati facevano pervenire memorie difensive. Le posizioni delle persone sottoposte alle indagini diverse da quella del Presidente Fresco venivano quindi definite con applicazione di una sanzione concordata.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, la difesa del deferito depositava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione in ordine alle contestazioni riferite alle ipotizzate condotte fraudolente riferibili agli anni 2016 e 2017.

Nel merito, la difesa contestava la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, ritenendo peraltro non sufficiente a fondare l’addebito disciplinare l’esito cautelare della sede penale. In particolare rilevava la difesa l’impossibilità di ritenere provata l’illiceità della percezione delle somme provenienti dalla Prefettura e conseguentemente la responsabilità in sede disciplinare del deferito, nonché non raggiunta la prova dell’ulteriore condotta contestata relativa al pagamento in contanti degli emolumenti ai calciatori della società.

Rilevava comunque la difesa, in via subordinata, che le condotte ascritte al signor Fresco avrebbero dovuto semmai essere considerate connesse unicamente alla carica dirigenziale dallo stesso rivestita, ma che alcun addebito poteva essere sollevato, per la gestione societaria, nella diversa qualifica di allenatore indicata nelle incolpazioni elevate nel deferimento.

Il dibattimento

All’udienza del 30.5.2022, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’avv. Valentina Soravia, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Stefano Vitale e Luca Bronzato, in rappresentanza del signor Luigi Fresco, quest’ultimo presente anche personalmente.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’affermazione di responsabilità del deferito con l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale di udienza.

La difesa del deferito ha preliminarmente ribadito l’eccezione di prescrizione sollevata nella memoria depositata, illustrando ulteriormente le ragioni della ritenuta infondatezza del deferimento e concludendo per il proscioglimento. È quindi intervenuto anche il Presidente Fresco ribadendo la correttezza del proprio operato.

Sono quindi seguite precisazioni della difesa circa l’attuale stato del procedimento penale pendente a carico del deferito e la fase cautelare.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti, osserva.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata nella memoria in atti e ribadita in udienza.

Eccepisce la difesa che le contestazioni afferenti i comportamenti fraudolenti contestati al deferito relativi agli anni 2016 e 2017 sarebbero prescritte, essendo decorso il termine dall’art. 40, comma 1, lett. d), CGS dal momento della loro consumazione che viene individuato, alternativamente, nella presentazione della domanda di partecipazione ai bandi oggetto del procedimento penale o nella data di stipulazione della relativa convenzione.

L’eccezione è infondata.

È infatti errato il presupposto da cui muove la difesa, e che cioè – al fine di valutare il decorso del termine prescrizionale previsto dal codice di giustizia sportiva – si debba avere riguardo al tempus commissi delicti del reato per il quale il deferito risulta sottoposto a procedimento penale.

Ebbene, è sufficiente la lettura delle incolpazioni elevate nel deferimento per avvedersi che oggetto di contestazione non né – né avrebbe potuto essere – l’illegittima aggiudicazione delle gare della Prefettura di Verona per l’accoglienza di stranieri richiedenti protezione (a mezzo di false dichiarazioni) con il conseguente profitto illecito ottenuto, ma la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di corretta gestione attraverso l’utilizzo dei fondi percepiti, condotta evidentemente successiva sia alla domanda di partecipazione alle gare sia alla formalizzazione delle convenzioni.

Ciò senza considerare, per un verso, che l’art. 40, comma 1, lett. d), CGS, individua il termine di prescrizione nella quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, che l’incolpazione indica nel conferimento d’azienda del 1.7.2021 e, per altro verso, che anche con riguardo al reato di truffa aggravata, oggetto del procedimento penale, la giurisprudenza ha più volte chiarito come trattasi di reato a consumazione prolungata il cui momento consumativo coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell’aggravamento del danno (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. Fer., 6.8.2019, n. 44878; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. II, 11.2.2015, n. 6864).

Nel merito, ritiene il Tribunale provata la responsabilità del deferito, nei limiti di seguito specificati.

L’esame degli atti acquisiti dal procedimento penale (in particolare, l’informativa conclusiva dell’indagine 21.4.2022, la richiesta e il decreto di sequestro preventivo) consente di ritenere accertato come a far tempo dall’aggiudicazione del primo dei bandi oggetto di indagine (2016) la società Virtusvecomp Verona, di cui il deferito è stato Presidente e legale rappresentante, abbia percepito ingenti somme di denaro (pari a circa 12 milioni di euro) provenienti da commesse pubbliche.

Dette somme, corrisposte dalla Prefettura di Verona in ragione dell’affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dalle modalità con le quali sono state ottenute, sono confluite in maniera indistinta nei conti correnti che la stessa società utilizzava anche per l’attività sportiva, in una gestione promiscua e non trasparente di cui il Tribunale ritiene raggiunta la prova.

L’utilizzo dei medesimi conti corrente (in particolare di quello accesso presso il Monte dei Paschi di Siena) dedicati alla commessa pubblica per l’attività calcistica è confermato dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza (cfr. informativa 21.4.2020, par.5, pagg. 123 e segg.), nonché dalle dichiarazioni dei dirigenti della società.

In particolare il dirigente/direttore generale de facto Campedelli ha affermato di aver utilizzato denaro depositato sul conto “dove arrivavano anche i soldi della Prefettura” per l’attività calcistica e che i fondi del conto dedicato (presso la Banca Reale) per il pagamento degli emolumenti “arrivavano esclusivamente tramite giroconto dal conto principale della Virtus Vecomp Verona della banca Monte dei Paschi” (cfr. verb. 7.1.2022). Con ciò confermando il sostentamento dell’attività sportiva anche con il denaro pervenuto per il diverso fine pubblico.

Più chiaramente, Zatacchetto, socio della Virtus Vecomp e già direttore generale e tesserato della medesima società, ha candidamente ammesso come fosse “ovvio che i fondi che avremmo eventualmente percepito dalla prefettura sarebbero stati usati anche per il calcio perché la società era la stessa”, al punto di aver richiesto ai vertici societari rassicurazioni circa la possibilità di coesistenza delle due attività (cfr. verb. 7.1.2022).

Sono altresì state riscontrate dalla Guardia di Finanza uscite dal conto su cui pervenivano i versamenti della Prefettura di Verona verso numerose associazioni sportive facenti capo a vario titolo, alla Virtus Vecomp e definite “promiscue” in ragione dell’impossibilità di imputare all’attività pubblica o a quella sportiva la relativa spesa (cfr. informativa, pag. 129-142).

Al di là della commistione di cui si è detto tra fondi aventi un preciso vincolo di destinazione e quelli diversi rivolti all’attività calcistica, è documentato in atti come dai conti corrente della Virtus Vecomp siano stati  effettuati prelievi in contanti per importi rilevanti (cfr. inf. GdF, pagg. 129 e segg.) mediante cambi assegni allo sportello o medianti prelievi allo sportello, dei quali non è stata fornita adeguata giustificazione e ritenuti tali, pertanto, da rendere difficoltosa la ricostruzione dei relativi effettivi impieghi. Ancora è stato accertato come diversi importi siano stati dirottati verso associazioni, anch’esse sportive ancorché dilettantistiche, gravitanti nell’orbita della Virtus Vecomp, formalmente per l’attività di ausilio nella gestione dei soggetti richiedenti protezione ma senza che fosse formalizzata alla Prefettura alcuna comunicazione, tantomeno richiesta l’autorizzazione al subappalto. A ciò si aggiunga l’accertato ricorso al denaro contante anche da parte di queste stesse associazioni (cfr. informativa GdF, pag. 135). Dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale sono inoltre emerse alcune ulteriori gravi condotte poste in essere dal deferito in relazione alla gestione societaria che confortano la prospettazione accusatoria di violazione dei principi di lealtà probità e correttezza e di corretta gestione.

In particolare, dalle sue stesse dichiarazioni, è risultato che il medico sociale della Virtus Vecomp, dott. Angeli, indicato a sua insaputa come responsabile sanitario in sede di offerta tecnica presentata alla Prefettura, ha emesso diverse fatture per prestazioni mediche aventi ad oggetto “prestazioni in favore del progetto accoglienza”, oggetto indicatogli espressamente dalla società, pur avendo prestato la propria attività professionale pressochè esclusivamente in ambito calcistico e solo sporadicamente in favore di soggetti richiedenti protezione.

Ancora, risulta dalle dichiarazioni di alcuni calciatori l’utilizzo promiscuo di mezzi di trasporto (pullman e pullmini) sia per le attività oggetto delle commesse pubbliche (cfr. verb. Casarotto, Rossi, Burato, Manarin), sia per le attività calcistiche, senza che vi fosse una chiara rendicontazione delle spese inerenti l’uno o l’altro ambito (va rilevato che tra gli elementi di contestazione della Prefettura che hanno dato origine all’indagine penale vi era il chilometraggio dei mezzi). Emblematico, a tal proposito, è quanto avvenuto occasione della trasferta della squadra a Belluno il 21 e 22 aprile 2018 laddove la società Virtus Vecomp ha presentato a rimborso alla Prefettura di Verona una fattura relativa al trasporto di 95 stranieri richiedenti protezione (la n. 36/18) per tali date, mentre è risultato che gli stessi, peraltro solo 45, siano partiti e rientrati nella sola giornata del 22 aprile.

È inoltre emersa la richiesta ad alcuni calciatori, da parte del Presidente Fresco, delle ricevute delle cene di squadra, dagli stessi saldate, richiesta che trova evidente fondamento nella possibilità di rendicontare le medesime spese, pur non sostenute, al committente pubblico (cfr. verb. Speri 3.2.2022).

Da ultimo, è risultato il trasferimento dell’importo complessivo di Euro 80.000, sempre proveniente dal conto promiscuo presso il Monte dei Paschi di Siena, alimentato dalla commessa pubblica, in favore della Virtus Verona Srl in occasione del conferimento del relativo ramo d’azienda, senza che alcuno dei dirigenti sentiti dalla Procura Federale nella fase delle indagini sia stato in grado di documentare la certa afferenza della provvista all’attività sportiva.

Va peraltro sottolineato come la Co.Vi.So.C., quantomeno a far tempo dalla fine del 2018, avesse rilevato la necessità per la Virtus Vecomp di separare giuridicamente, oltre che economicamente, le due diverse attività svolte dalla società, quella sportiva e quella rivolta al committente pubblico, tenuto conto del fatto che per le società sportive professionistiche non fosse previsto lo svolgimento di attività diverse, se non strumentali a quella sportiva (e tale non poteva certo definirsi, visti gli importi percepiti, quella prestata per la Prefettura di Verona). Non risulta che alcuna iniziativa – se non mere generiche rassicurazioni – sia stata adottata fino al luglio 2021 con il conferimento del ramo d’azienda nella Virtus Verona Srl.

Alla luce di quanto sopra ricostruito, paiono irrilevanti le considerazioni svolte dalla difesa del deferito nella memoria in atti la quale, peraltro non esaustivamente, si è limitata alla contestazione dell’illegittimità dell’aggiudicazione delle tre gare oggetto del procedimento e all’indicazione di elementi, a parere della stessa difesa, dai quali inferire l’errore della polizia giudiziaria prima, del PM e del giudice per le indagini preliminari poi, nella valutazione della partecipazione della Virtus Vecomp e della successiva aggiudicazione.

Non si tratta in questa sede di accertare se sia o meno legittima l’interpretazione dei fatti operata dall’Autorità Giudiziaria e l’emissione dei relativi provvedimenti, peraltro – come emerso in udienza – confermati dal Tribunale del Riesame, quanto di verificare se le condotte accertate possano assumere rilevanza disciplinare anche indipendentemente dalla loro rilevanza penale.

E di ciò, come detto, si ritiene raggiunta la prova.

Anche con riguardo all’ulteriore contestazione di cui al capo a), afferente all’effettuazione di pagamenti, a titolo di emolumenti, in contanti e non, come previsto, con bonifico bancario dal conto comunicato, ritiene il Tribunale raggiunta la prova della responsabilità del deferito.

Occorre sul punto anzitutto richiamare le dichiarazioni del calciatore Casarotto (cfr. verb. 30.12.2021) che ha riferito che nel corso della stagione 2019-2020 aveva ricevuto parte del proprio compenso, pari a circa 200-300 euro al mese, in contanti che gli venivano consegnati presso la segreteria della società in una busta chiusa, precisando di avere parlato con altri compagni con i quali aveva più confidenza delle modalità con le quali venivano corrisposti anche a loro gli emolumenti. Ha altresì riferito il calciatore di un'altra somma di denaro ricevuta sempre in una busta e in contanti a titolo di rimborso spese dopo aver espresso una richiesta in tal senso al Presidente Fresco.

Vale la pena di rilevare come le dichiarazioni appena richiamate risultano precise e del tutto disinteressate, non essendo emerso in atti alcun elemento di conflitto tra la società e il dichiarante, il quale - peraltro - ha ammesso davanti ai collaboratori della Procura anche una propria condotta non conforme alla normativa federale.

Tali dichiarazioni trovano peraltro riscontro negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (informativa 21.4.2020, pag. 130) ed in particolare nella causale di alcuni dei prelievi in contanti di cui si è dato conto con riguardo alla gestione societaria, indicata dalla società in “pagamento atleti”, nonché in alcune chat riportate nella relazione conclusiva di indagini nelle quali è emerso che alcuni calciatori avessero chiesto al deferito di “portare i soldi al campo” per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Del resto, altri calciatori nel corso delle audizioni in atti, pur escludendo di aver percepito compensi in contanti, non hanno escluso che altri compagni di squadra invece ne fossero beneficiari (cfr. verb. Bertoldo e Concato).

Lo stesso Presidente Fresco nel corso della prima audizione, in data 14.1.2022, ha ammesso il ricorso frequente alla forma del pagamento “brevi manu” (“nei dilettanti davamo rimborsi sportivi e talvolta anche rimborsi chilometrici spesso bonifici ma a volte brevi mani. Nei professionisti solo bonifici. Davamo a volte brevi mani solo qualche volta rimborsi di visite mediche specialistiche”).

Più in generale, confortano la fondatezza dell’accusa anche i numerosi e ingiustificati prelievi in contanti (nelle forme del prelievo vero e proprio o del cambio assegni propri) riscontrati nelle movimentazioni del conto corrente della società Virtus Vecomp Verona dalla Guardia di finanza di Verona di cui si è già detto.

Da quanto sopra deriva la prova della responsabilità del deferito anche con riguardo alla seconda violazione contestata.

Va da ultimo rilevato come tutte le condotte sopra ricostruite costituiscono evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS e del principio di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC come sancito all’art. 19 dello Statuto federale, ponendosi in contrasto con i criteri di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni che debbono ispirare la condotta gestoria dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza. Il provato ricorso al denaro contante per la corresponsione degli emolumenti, inoltre, si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 85 NOIF, che prescrive espressamente e senza eccezioni che detti emolumenti debbano essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

Deve precisarsi che la responsabilità del deferito attiene esclusivamente alla gestione societaria.

Sul punto colgono nel segno le considerazioni difensive laddove, nella memoria in atti, si rileva come nessun addebito possa essere mosso al Fresco nella qualità di allenatore: l’utilizzo dei contanti per il pagamento degli emolumenti, la confusione patrimoniale tra i fondi vincolati per la gestione degli stranieri richiedenti protezione e il trasferimento di essi verso associazioni collegate alla società, i prelievi di ingenti somme di denaro senza giustificazione, sono tutte attività non rientranti nell’ambito tecnico, con la conseguenza che la loro commissione non rileva con riferimento alla posizione dell’allenatore.

Nello stesso senso depone, peraltro, la formulazione delle contestazioni nelle quali non si rinviene alcuna condotta specificamente inerente l’attività tecnica che sarebbe stata posta in essere dal deferito.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale che le violazioni riscontrate – per quanto limitate alla sola attività dirigenziale – siano particolarmente gravi, inficiando la trasparenza che deve caratterizzare la gestione delle società affiliate e, più in generale, la condotta dei soggetti tesserati, e tali da comportare l’irrogazione della sanzione richiesta per detta posizione dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luigi Fresco le sanzioni di mesi 18 (diciotto) di inibizione ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                    Roberto Proietti

 

Depositato in data 8 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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