F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 154/TFN – SD del 08 Giugno 2022 (motivazioni) – Ricorso Lega Nazionale Professionisti Serie A contro FIGC e nei confronti di Genoa CFC Spa – Reg. Prot. 164/TFN-SD
Decisione/0154/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0164/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Giordano – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 giugno 2022, sul ricorso del 24 maggio 2022 proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti di Genoa CFC Spa per l’annullamento del C.U. della FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; della delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; del Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, l’art. 90 ter NOIF,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 24 maggio 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A (da ora, anche la Lega o la ricorrente) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il “C.U. della Federazione Italiana Giuoco Calcio (da ora, anche la FIGC o l’intimata) n. 220/A del 27 aprile 2022 recante pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Serie A maschile 2022/2023; la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Serie A maschile 2022/2023; il Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023; ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, l’art. 90 ter delle NOIF.”
Dopo aver riportato, quale premessa, i fatti, gli incontri, gli scambi di corrispondenza che avevano preceduto l’adozione degli atti impugnati e dopo aver brevemente argomentato sulla competenza del Tribunale adito (rappresentando, nel relativo capo del ricorso, che cautelativamente ricorso con medesimo contenuto veniva proposto anche dinanzi al TAR e al Collegio di Garanzia dello Sport), la Lega ha posto a fondamento del ricorso cinque motivi: 1) violazione del principio di irretroattività e dell’art. 11 delle preleggi; illogicità e incongruenza; violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona fede, lamentando, nella sostanza, che la nuova disciplina introdotta in data 27 aprile 2022 poneva – quale elemento di discrimine – un elemento di liquidità riferito alla antecedente data del 31 marzo 2022; 2) violazione del merito sportivo poiché la sanzione di non ammissione al campionato prevista per la mancata osservanza di quell’elemento di liquidità avrebbe travolto i titoli sportivi acquisiti sul campo in esito alla s.s. 2021/2022; 3) violazione dell’art. 85, punto VIII, n. 9 NOIF; illogicità e incongruenza; difetto di istruttoria; illegittimità dell’art. 90 ter delle NOIF nella parte in cui non si prevede che i criteri di ammissione al campionato siano fissati previa consultazione della COVISOC, Organo Tecnico della FIGC preposto al controllo delle società (anche) di Serie A; 4) violazione dell’art. 8 dello Statuto FIGC per non essere stato adottato il medesimo procedimento che l’UEFA prevede per il rilascio delle proprie licenze; 5) violazione del principio democratico, stante il mancato effettivo e concreto coinvolgimento della Lega, presente in Consiglio Federale con solo tre Consiglieri, manifestatisi contrari all’assunzione della delibera.
Notificato il ricorso al Tribunale Federale Nazionale, si provvedeva, anche alla luce dell’intervenuta prima notifica al Tribunale medesimo, alla fissazione di immediata udienza, con abbreviazione dei termini di comparizione a nove giorni liberi, tenuto conto della circostanza che il termine ultimo per la dimostrazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al Campionato di Serie A risultava fissato (dagli atti impugnati) al 22 giugno 2022.
Ciò anche al fine di contribuire, atteso il dubbio esposto dalla Lega nel ricorso, alla individuazione dell’Organo competente a decidere.
Organo da individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 647, della legge n. 145 del 2018 e dell’art. 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nella “Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sule controversie in tema di ammissione ed esclusione dalla competizioni professionistiche” il cui comma 2 attribuisce alla cognizione esclusiva della Sezione “cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società e associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, fatta salva l’assegnazione, per i profili di rilevanza e di principio, alle Sezioni Unite da parte del Presidente del Collegio di Garanzia. Senonché, prima della fissata udienza del giorno 6 giugno 2022, la Lega ha notificato in data 28 maggio 2022 atto di rinuncia al ricorso motivato dal riconoscimento della competenza del Collegio di Garanzia.
La FIGC e la controinteressata non si sono costituite.
Il Tribunale prende atto della rinuncia, comunque non soggetta ad accettazione, e conseguentemente dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 8 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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