C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 14/12/2021 – Delibera – Reclamo ASD ZELO CO5 – Campionato Calcio a 5, Serie C2 – Gir.B Gara del 05.11.2021 tra ASD Zelo CO5 / Carugate C.U. n. 29 del CRL datato 11.11.2021

Reclamo ASD ZELO CO5 – Campionato Calcio a 5, Serie C2 – Gir.B

Gara del 05.11.2021 tra ASD Zelo CO5 / Carugate

C.U. n. 29 del CRL datato 11.11.2021

La società ASD ZELO CO5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla società Zelo CO5 la sanzione della perdita della gara per 0-6 nonché l’ammenda di € 300,00 per il comportamento dei propri sostenitori nonché l’inibizione fino al 08.12.2021 del dirigente Boschiroli Davide. Sostiene la reclamante che i propri tifosi scendevano dalle tribune solo per festeggiare il gol, senza tenere alcun atteggiamento minaccioso. Il presidente Foletti, in sede di audizione, precisa che vi sono incongruenze tra il referto arbitrale e quanto in realtà accaduto sul campo, che non vi erano situazioni di pericolo e che i giocatori del Carugate si rifiutavano di proseguire la gara così come richiesto dall’arbitro.

Il Presidente Foletti chiede la revoca della sanzione della perdita della gara e la riduzione della multa inflitta, non reiterando la richiesta presentata nel reclamo di riduzione dell’inibizione a carico del dirigente Boschiroli Davide.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge inequivocabilmente che i sostenitori dello Zelo CO5 entravano in campo numerosi, in due distinti momenti e pertanto l’arbitro riteneva che non sussistessero più le condizioni per proseguire in sicurezza la gara, decretandone la sospensione.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Il reclamo inammissibile ex art. 137 c.3 lett. b) riguardo la richiesta di riduzione dell’inibizione del dirigente Boschiroli Davide sino al 08.12.2021 e

RIGETTA

Il reclamo in relazione alla perdita della gara ed alla riduzione dell’ammenda e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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