C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 21/12/2021 – Delibera – Reclamo ASD SAN PAOLO F.C. Camp. Juniores Provinciale – Gir. B GARA del 23.11.2021 – A.S.D. San Paolo F.C. – ASD US BAGNOLESE C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 02.12.2021

 

Reclamo ASD SAN PAOLO F.C. Camp. Juniores Provinciale – Gir. B

GARA del 23.11.2021 – A.S.D. San Paolo F.C. – ASD US BAGNOLESE

C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 02.12.2021

La società ASD SAN PAOLO F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione di disputare n. 2 gare a porte chiuse e l’ammenda di € 1.000,00 in quanto i suoi sostenitori avrebbero tenuto nuovamente un comportamento gravemente offensivo e di carattere discriminatorio con insulti per motivi razziali nei confronti del direttore di gara.

Il G.S. di primo grado, osservava che la Società San PAOLO risultava essere recidiva posto che con C.U. n. 21 del 25.11.2021 della Delegazione di Brescia, la medesima società era stata sanzionata per i medesimi fatti ai sensi dell’art. 28 CGS e che pertanto visti gli art. 28 e 8 del C.G.S. irrogava la sanzione di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva per fatto dei propri sostenitori, così determinata ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS, per le violazioni successive alla prima e irrogava  a carico della società SAN PAOLO FC l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.

Nel proprio reclamo, la società ASD SAN PAOLO F.C. ha fatto presente che la prima sanzione disciplinare era stata pubblicata nel comunicato n. 21 della LND Delegazione di Brescia del 25.11.2021 e che il secondo provvedimento disciplinare era stato pubblicato sul comunicato n. 22 LND di Brescia per una partita giocata il 23.11.2021, cioè prima della pubblicazione della prima sanzione avvenuta il 25.11.2021. E per questo motivo la società ASD San Paolo non poteva essere considerata recidiva nei fatti a lei ascritti.

Inoltre, il reclamante afferma che nessun componente, dirigenti, atleti o tifosi, si sia mai permesso di offendere il direttore di gara con frasi offensive o insulti per motivi razziali durante la partita e che quindi, per tutti i predetti motivi, chiede la revoca dell’ammenda di € 1.000,00 e la revoca della sanzione di giocare due gare a porte chiuse per la categoria Juniores.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, che i sostenitori della società SAN PAOLO F.C. hanno offeso gravemente sia l’arbitro e sia i calciatori della società BAGNOLESE con anche dei riferimenti ed allusioni discriminatorie.

Per quanto concerne invece il motivo di appello circa l’insussistenza della recidiva, deve in effetti osservarsi che la società SAN PAOLO, al momento della disputa della gara contro la BAGNOLESE effettuata in data 23.11.2021, non poteva essere a conoscenza della prima sanzione irrogata per non essere stato ancora pubblicato il comunicato numero 21 della Delegazione Provinciale di Brescia (pubblicazione avvenuta in data 25.11.2021) per cui non può trovare applicazione l’istituto della recidiva.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere parzialmente riformata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

CONFERMA

La sanzione di disputare numero due gare a porte chiuse e

RIDUCE

L’ammenda comminata ad € 500.00 e dispone la restituzione della relativa tassa se versata.

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