C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 30/12/2021 – Delibera – Reclamo A.C.D. PARATICO 2009 A.S.D. – Camp. Seconda Cat. – Gir. E GARA del 28.11.2021 –A.C.D. PARATICO 2009 A.S.D. – A.S.D. FRANCIACORTA ERBUSCO C.U. n. 22 del C.R.L. – Delegazione Provinciale di Brescia – datato 2.12.2021
Reclamo A.C.D. PARATICO 2009 A.S.D. – Camp. Seconda Cat. – Gir. E
GARA del 28.11.2021 –A.C.D. PARATICO 2009 A.S.D. – A.S.D. FRANCIACORTA ERBUSCO
C.U. n. 22 del C.R.L. – Delegazione Provinciale di Brescia - datato 2.12.2021
La società A.C.D. PARATICO 2009 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Brescia che ha comminato la squalifica per tre gare effettive al calciatore ROSSI Luca, per quattro gare effettive al calciatore MANENTI Andrea e sino al 2.12.2022 al calciatore TINTI Andrea.
Nel reclamo, che è intestato come impugnativa rivolta avverso le sanzioni inflitte a tutti i propri tesserati in conseguenza della gara del 28.11.2021, nulla si dice a proposito della sanzione irrogata al calciatore ROSSI Luca; si deduce invece che il giocatore Andrea MANENTI non avrebbe afferrato l’Arbitro per un braccio ma solamente gli si sarebbe avvicinato al fine di richiedergli spiegazioni; mentre si contesta qualsiasi forma di responsabilità in capo al giocatore Andrea TINTI, che non avrebbe potuto in alcun modo porre in essere il gesto di violenza nei confronti dell’Arbitro (“aggressione con presa per il collo”) in quanto già recatosi negli spogliatoi.
In conclusione, la società reclamante richiede che la squalifica inflitta al calciatore MANENTI Andrea sia ridotta, mentre per quella comminata al calciatore TINTI Andrea che questa sia annullata o, in subordine, rideterminata in misura inferiore.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Quanto alla posizione del calciatore Luca ROSSI nulla si prospetta a sostegno di una differente ricostruzione dei fatti che possa condurre ad una sanzione più mite, che neppure viene richiesta. Si consideri che a norma dell’art. 76 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata; cosa che difetta del tutto nel caso in esame. L’art. 49 comma 4 del predetto Codice di Giustizia sanziona di inammissibilità i ricorsi ed i reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica.
Quanto alla posizione del calciatore Andrea MANENTI, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore trattenne il braccio del Direttore di Gara impedendogli di notificare un provvedimento disciplinare.
Nessun elemento di fatto è allegato al reclamo al fine di poter fornire una differente dinamica dell’accaduto.
Per ciò che concerne infine la posizione del calciatore Andrea TINTI, la reclamante adduce che egli non potrebbe essere individuato come il responsabile dell’azione violenta nei confronti dell’Arbitro, in quanto aveva già in precedenza raggiunto gli spogliatoi.
La circostanza è contraddetta dal supplemento di rapporto a firma dell’Arbitro dell’incontro, che colloca l’accaduto proprio in prossimità degli spogliatoi. Successivamente interpellato in ordine alle modalità di riconoscimento del calciatore responsabile dell’aggressione, l’Arbitro specificava che costui indossava ancora i calzoncini della gara, recanti il numero idoneo per la sua identificazione: con certezza confermava trattarsi quindi del calciatore Andrea TINTI.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
Inammissibile il ricorso per ciò che concerne la posizione del calciatore Luca ROSSI;
RIGETTA
nel resto il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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