C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 30/12/2021 – Delibera – Reclamo A.S.D. SERGNANESE – Camp. ALLIEVI provinciale U17 – Gir. A GARA del 28.11.2021 – SERGNANESE – IUVENES CAPERGANICA C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 02.12.2021

 

Reclamo A.S.D. SERGNANESE – Camp. ALLIEVI provinciale U17 – Gir. A

GARA del 28.11.2021 – SERGNANESE – IUVENES CAPERGANICA

C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 02.12.2021

La società A.S.D. SERGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale il G.S., preso atto della scelta della società ospitante di non far disputare la partita in calendario sul campo n. 1, codice 670, indicato sul calendario ufficiale categoria Allevi Under 17 e ritenuto perfettamente agibile e idoneo, per non “rovinare” il campo in vista della partita della prima squadra prevista per il pomeriggio del medesimo giorno, ha comminato le seguenti sanzioni:

Partita persa alla Società ASD SERGNANESE con il risultato di 0-3;

1 punto di penalizzazione alla società ASD SERGNANESE per rinuncia ai sensi dell’art. 53, co. 2, NOIF;

la squalifica del Dirigente Responsabile Sig. GIUSEPPE ZECCHINI fino al 24.12.2021 per incomprensione dei propri doveri;

un’ammenda pari ad Euro 80,00 alla società ASD SERGNANESE per responsabilità oggettiva.

Con il reclamo, la ricorrente osserva che sempre nel medesimo campionato, nella gara U.S. SCANNABUESE – ADS SERGNANESE del 14/11/2021 (v. C.U. n. 20 Delegazione provinciale di Cremona del 18.11.2021), in asserita presenza delle medesime condizioni di impraticabilità del campo riscontrate nel caso qui in esame e dell’indicazione di utilizzo indistinto di più campi per la disputa delle gare, il G.S. ha disposto la ripetizione della partita, senza comminare alcuna sanzione a carico della società ospitante.

Su tali basi, la ricorrente chiede che la gara in oggetto venga recuperata in altra data, riconoscendo alla medesima lo stesso trattamento riservato nell’altro caso sopra citato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo è stato depositato mediante trasmissione via PEC al G.S. territoriale e non presso Questa Corte, in violazione dell’art. 76, co. 2, CGS. Ciò nondimeno, in assenza di espressa sanzione di inammissibilità prevista dal CGS e per il principio generale del favor impugnationis, la Corte ritiene ammissibile il reclamo e di seguito osserva.

Le Norme Federali del CR Lombardia in vigore (ART. 3.1) sono chiare nell’indicare che, in caso di uso indistinto di più campi, “se l’Arbitro giudicherà impraticabile il campo indicato al suo arrivo, la gara dovrà necessariamente svolgersi sull’altro campo autorizzato, sempre fatte salve le condizioni di praticabilità riconosciute tali dall’Arbitro”, mentre nel caso in cui “la società ospitante negasse la propria disponibilità a far disputare la partita sul campo indicato idoneo dall’Arbitro … la società stessa verrà considerata rinunciataria alla gara con tutte le conseguenze del caso”.

Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto emerge come l’Arbitro, unico soggetto titolato a valutare la praticabilità del campo di gioco (art. 2 Decisioni Ufficiali FIGC), preso atto dell’impraticabilità del campo di gioco n. 2, ha riscontrato e comunicato alla società ospitante la possibilità di giocare la partita sul campo n. 1, ritenuto idoneo ed agibile. Ciò nonostante, la ricorrente non ha permesso lo svolgimento della partita, in violazione della normativa sopra richiamata.

Privo di pregio è, invece, il riferimento alla diversa partita che avrebbe dovuto essere disputata presso altra società, in altra data e in altro campo da gioco, in primo luogo perché la pretesa analogia tra le due situazioni è meramente addotta in modo generico ed in ogni caso perché la normativa di riferimento è chiara e nel caso di specie – unico oggetto su cui Questa Corte è chiamata a pronunciarsi – è stata inequivocabilmente violata.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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