C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 20/01/2022 – Delibera – Reclamo della Società A.S.D. RONDO’ DINAMO Camp. Seconda Categoria Gir. S Gara del 14.11.2021 – A.S.D. REAL CINISELLO – A.S.D. RONDO’ DINAMO C.U. n. 18 datato 25.11.2021 della Delegazione Provinciale di Milano

Reclamo della Società A.S.D. RONDO' DINAMO Camp. Seconda Categoria Gir. S 

Gara del 14.11.2021 – A.S.D. REAL CINISELLO – A.S.D. RONDO' DINAMO 

C.U. n. 18 datato 25.11.2021 della Delegazione Provinciale di Milano

La società A.S.D. GS ROND0’ DINAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l’omologazione della gara Real Cinisello – Rondò Dinamo, conclusasi con il risultato acquisito sul campo di 2 a 0.

Nel reclamo, tempestivamente proposto a questa Corte e regolarmente notificato alla società contro interessata, la reclamante reitera le medesime circostanze già evidenziate nel ricorso proposto al Giudice Sportivo, ossia che tanto all’inizio della gara che a maggior ragione negli ultimi tre minuti -dopo che si era determinato un guasto dell’impianto di illuminazione protrattosi per trentacinque minuti- il terreno di gioco sarebbe stato insufficientemente illuminato.

Lamenta inoltre il vizio di omessa pronunzia da parte del Giudice Sportivo, che non avrebbe compiutamente motivato in ordine al punto 8) dell’originario ricorso, concernente proprio la dedotta insufficiente illuminazione per gli ultimi tre minuti dell’incontro, dopo che l’impianto aveva ripreso a funzionare.

Chiede quindi che, previo accoglimento del reclamo, il risultato della gara, omologato con la decisione impugnata, venga annullato e che venga assegnata alla reclamante la vittoria a tavolino, prospettandosi una situazione di responsabilità oggettiva della società Real Cinisello.

Quest’ultima, benché ritualmente notiziata del reclamo, non ha resistito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il reclamo proposto, come evidenziato in premessa, prospetta due differenti situazioni, entrambe attinenti alla ritenuta insufficiente illuminazione del terreno di gioco in occasione della gara in epigrafe: la prima preesistente all’inizio della gara; la seconda quando, successivamente al ripristino del funzionamento dell’impianto, mancavano ancora tre minuti da disputare.

Per ciò che concerne qualsivoglia situazione che attenga alla regolarità o meno del terreno di gioco riferibile ad un momento antecedente l’inizio della gara, va osservato che le Decisioni Ufficiali della FIGC a corredo della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio (Decisione 1 numero 4) prevedono che qualunque reclamo per ritenuta irregolarità del terreno di gioco rilevata o rilevabile anteriormente alla gara debba essere presentato per iscritto all’arbitro prima dell’inizio della stessa.

In mancanza, nessuna riserva può essere presa in considerazione.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie per stessa ammissione della ricorrente, che nel proprio reclamo riporta come sia stata presentata esclusivamente una “riserva verbalesia all’inizio della gara che alla ripresa dopo la sospensione”.

Ne consegue, in questa sede, che il reclamo non può trovare accoglimento per ciò che concerne la lamentata insufficiente illuminazione del terreno di gioco dall’inizio della gara sino alla sua prolungata interruzione.

Per quanto invece concerne lo stato dell’illuminazione negli ultimi tre minuti della competizione -in cui lamenta la reclamante che sarebbero stati funzionanti solo otto proiettori anziché i nove che erano rimasti funzionanti per tutto il resto della partita- deve rilevarsi che la Decisione Ufficiale FIGC 2 numero 1, anch’essa a corredo della Regola 1 del Regolamento del Giuoco- stabilisce che “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”.

Si aggiunga che la successiva Guida Pratica AIA, anch’essa riportata a margine della Regola 1 nel testo ufficiale del Regolamento del Giuoco del Calcio, colloca la “sopraggiunta oscurità” nel novero delle cause di impraticabilità, soggette appunto alla esclusiva valutazione del direttore di gara.

Poste tali premesse, non può farsi a meno di constatare come l’arbitro della gara oggetto del reclamo attesti espressamente nel proprio rapporto di gara che, una volta che venne ripristinato il funzionamento dell’impianto, egli ebbe a ritenere “sufficiente l’illuminazione per terminare l’incontro”.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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