C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 27/01/2022 – Delibera – Reclamo C.S. ROMANO BANCO avverso la squalifica del dirigente Muzzio Eugenio – Camp. 2° Categoria – Gir. T Gara del 05.12.2021 – U.S. Orione / C.S. Romano Banco C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 10.12.2021

Reclamo C.S. ROMANO BANCO avverso la squalifica del dirigente Muzzio Eugenio –

Camp. 2° Categoria – Gir. T

Gara del 05.12.2021 – U.S. Orione / C.S. Romano Banco

C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 10.12.2021

La società C.S. ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica fino al 28/02/2022 del sig. Muzzio Eugenio, dirigente, il quale, dopo esser stato allontanato per utilizzo improprio del telefonino nei confronti del Direttore di gara, gli rivolgeva una frase irriguardosa. Al termine della gara, reiterava la predetta condotta.

Nel proprio reclamo, C.S. ROMANO BANCO sosteneva che il proprio dirigente, per avendo assunto toni accesi nel protestare avverso la mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un avversario, non avesse mai minacciato l’incolumità del Direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, che il dirigente sig. Muzzio Eugenio, a seguito del suo allontanamento per utilizzo improprio del telefono cellulare, proferiva una frase irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro, condotta questa reiterata al termine della gara, dopo essere rientrato sul terreno di gioco.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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