C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 27/01/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE – Camp. 1° Categoria – Gir. N Gara del 21.11.2021 – A.S.D. OSL Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932 C.U. n. 33 del C.R.L. datato 1.12.2021

Reclamo A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE – Camp. 1° Categoria – Gir. N

Gara del 21.11.2021 – A.S.D. OSL Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932  

C.U. n. 33 del C.R.L.  datato 1.12.2021

La società A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l’omologazione della gara OSL Calcio Garbagnate – Garibaldina 1932, sospesa dal Direttore di Gara per il numero insufficiente di calciatori della squadra ospitante, in seguito all’espulsione di cinque suoi giocatori.

In conseguenza del rigetto, il Giudice Sportivo aveva quindi assegnato la vittoria a tavolino alla Società A.C. Garibaldina 1932 con il risultato di 3 a 0.

Nel reclamo, seguito dal deposito di memoria, la reclamante deduce la sussistenza di un errore tecnico da parte dell’arbitro, che avrebbe proceduto all’espulsione di quattro giocatori della formazione di casa e che dunque avrebbe sospeso la gara quando ancora questa aveva la possibilità di proseguirla con il numero minimo consentito di sette giocatori, come previsto dalla Regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio. Soggiunge la reclamante che solo una volta rientrato nello spogliatoio, e probabilmente accortosi dell’errore, l’arbitro ne sarebbe fuoriuscito dando comunicazione al capitano ed ai dirigenti che anche un quinto calciatore, tale Simone Farletti al quale peraltro risulta pacifico che non venne mai rimostrato il cartellino rosso, sarebbe stato “da considerarsi” espulso.

Chiede pertanto la reclamante che venga revocata l’assegnazione della vittoria a tavolino alla squadra avversaria e che venga disposta la ripetizione della gara.

Nel corso della riunione del 20 gennaio 2022 avanti a questa Corte Sportiva d’Appello venivano raccolte le dichiarazioni rese dal Sig. Carlo Massimiliano Parri, Presidente della Società OSL Calcio Garbagnate, nonché le deposizioni testimoniali dei Signori Davide Basilico, Claudio Pampanin e Rocco Maria Guglielmo Imerti, rispettivamente capitano, dirigente accompagnatore addetto all’arbitro e medico sociale della reclamante, i quali tutti confermavano la circostanza posta a fondamento del reclamo, ossia essere state comminate sul campo solamente quattro espulsioni di calciatori della loro squadra, e non cinque.

Convocato avanti a questa Corte nel corso della medesima riunione, l’arbitro della gara confermava di avere estratto sul campo solamente quattro cartellini rossi, ma di avere deciso, al 24’ del secondo tempo, di sanzionare con l’espulsione anche il calciatore Simone Farletti, con la conseguenza che la squadra di Garbagnate si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori insufficiente per la prosecuzione della disputa.

Premesso quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, osserva.

Preliminarmente all’esame del merito della situazione rappresentata con il reclamo, questa Corte è deputata a valutare il rispetto delle formalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC per la devoluzione del caso al giudice sportivo d’appello.

Si osserva infatti che l’art. 76 comma 2 del predetto Codice onera i soggetti legittimati alla proposizione del reclamo di preannunziarlo nel termine di due giorni, dandone notizia alla “controparte”, dovendosi con quest’ultimo termine intendere la società contro interessata alla decisione dei giudici sportivi circa l’omologazione o meno del risultato della gara o la sua eventuale ripetizione.

Ebbene, a fronte della pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 1.12.2021, non si rinviene in atti alcun preavviso di reclamo nei due giorni successivi; né risulta che tale preavviso sia stato comunicato alla società A.C. Garibaldina 1932, come invece esige il già richiamato comma 2 dell’art. 76 CGS.

Tale omissione è riscontrabile invero anche per ciò che concerne il reclamo, che, proposto a mezzo posta elettronica certificata in data 5 dicembre 2021, è certamente rispettoso del termine di cinque giorni dettato dall’art. 76 comma 3 CGS, ma difetta, ancora una volta della prova della formale messa a conoscenza in favore della contro interessata A.C. Garibaldina 1932.

Ciò premesso, va evidenziato che da una parte l’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia FIGC prevede che in caso di mancato deposito del reclamo corredato della prova della trasmissione alla “controparte” ad opera della reclamante, la Corte Sportiva d’Appello sia dispensata dall’obbligo di pronunziarsi. Dall’altra parte mette conto evidenziare che l’onere di comunicazione alla parte contro interessata al fine di consentirle di interloquire in ordine alle istanze presentate è riscontrabile anche nell’art. 49 CGS FIGC, collocato nel capo IV regolante le “norme generali sul procedimento”. Infine, è nei “principi del processo sportivo”, ed in particolare nell’art. 44 CGS FIGC, che si impone l’esigenza di garantire a tutte le parti il diritto di difesa, anche attraverso il rispetto del principio del contraddittorio, al fine della realizzazione dei principi del “giusto processo”.

Ebbene, se il mancato preavviso di reclamo (art. 76 comma 2) può essere ritenuto irrilevante per ciò che concerne l’instaurazione del gravame nei confronti di questa Corte, essendo stato tempestivamente depositato il reclamo -e ciò perché il secondo comma dell’art. 76 non prevede esplicitamente una sanzione a differenza del successivo comma 3-, al contrario non può essere sottovalutata la portata precettiva della norma, tanto nel secondo che nel terzo comma, siccome finalizzata alla inderogabile esigenza del rispetto del contraddittorio tra le parti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può non constatarsi come nel caso concreto la Società reclamante abbia del tutto omesso di porre a conoscenza del suo reclamo -e, come già detto, del preavviso- la contro interessata A.C. Garibaldina, il cui diritto di interloquire non può essere obliterato; per cui il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso proposto dalla A.S.D. OSL GARBAGNATE e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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