C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 27/01/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. REAL BORGOSATOLLO – Camp. 2° Categoria – Gir. G Gara del 12.12.2021 – A.S.D. Real Borgosatollo / A.S.D. Polisportiva Pozzolengo C.U. n. 24 della Delegazione di Brescia datato 16.12.2021

Reclamo A.S.D. REAL BORGOSATOLLO – Camp. 2° Categoria – Gir. G

Gara del 12.12.2021 – A.S.D. Real Borgosatollo / A.S.D. Polisportiva Pozzolengo 

C.U. n. 24 della Delegazione di Brescia datato 16.12.2021

La società A.S.D. REAL BORGOSATOLLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Brescia che ha comminato la squalifica per cinque gare effettive al calciatore SIMONELLI Marco, espulso durante la gara in epigrafe, sostenendo che lo stesso non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza consumata nei confronti di un avversario, come invece ritenuto dal Giudice Sportivo, che faceva espresso riferimento all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., regolante appunto la fattispecie.

Chiede quindi l’annullamento o quanto meno una riduzione della sanzione inflitta al calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il calciatore Simonelli, dopo avere subito un fallo ed essersi trovato a terra con l’avversario che lo sormontava, avrebbe sferrato un “morso” alla testa dell’avversario. Precisa però il Direttore di gara che l’azione si sarebbe svolta “appoggiando i denti alla testa dell’avversario, senza affondare il colpo, e senza causare danni alla salute e sicurezza dell’avversario”.

Al reclamo proposto dalla Società, in cui la dinamica del fatto viene recisamente negata, è allegata dichiarazione del Sig. Denis Bellini, soggetto passivo dell’azione del Simonelli, il quale nega di avere patito alcun “morso”, specificando peraltro che, in seguito alla dinamica del gioco, entrambi i giocatori si sarebbero trovati a terra ed “accapigliati, come qualsiasi azione di gioco dove ognuno crede di aver subito un fallo dall’altro”.

L’arbitro, interpellato dal Rappresentante A.I.A. presso questa Corte Sportiva d’Appello, ha confermato la descrizione del fatto riportata nel referto di gara.

Così ricostruita la dinamica dell’accaduto, ritiene questa Corte che quanto ascritto al calciatore Simonelli Marco, che non lo si dimentichi aveva subito il fallo di gioco dall’avversario Bellini venendone travolto, vada inquadrato in un gesto di certamente non consentita reazione, ma non in una vera e propria violenza consumata nei confronti di un avversario.

In ragione di quanto sopra, pur non potendosi ritenere il calciatore Simonelli del tutto esente da responsabilità così come richiesto in principalità nel ricorso, la sanzione sportiva inflitta può viceversa  essere rimodulata così da renderla adeguatamente proporzionata all’occorso.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.D. REAL BORGOSATOLLO e per l’effetto ridetermina in DUE giornate effettive di squalifica la sanzione sportiva inflitta al calciatore SIMONELLI Marco.

Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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