C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 01 del 01/07/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 9 febbraio 2021 a carico di: CARBONI Graziano, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. Viscontini per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 3,5,6 delle N.O.I.F., in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 12/9/2019 dell’accertata inidoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore Campo Andrea, tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. U.S. Viscontini, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e il Comitato Regionale Lombardia. Inoltre consentiva al predetto calciatore la ripresa dell’attività sportiva a seguito di presentazione di un certificato di idoneità all’attività sportiva emesso, a pochi giorni di distanza da quello di inidoneità, da una diversa struttura sanitaria per la quale la Società aveva richiesto la visita medica, in violazione della normativa vigente in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanità 18/02/1982); CAMPO Andrea, tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. U.S. Viscontini per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S, in relazione con l’art. 43, comma 3, delle N.O.I.F. in quanto violava le disposizioni in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanita 18/02/1982), poiché, a seguito di certificato di inidoneità all’attività sportiva agonistica, nella formula della “sospensione”, rilasciato in data 12/9/2019 dal centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L, si recava presso il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3, al fine di ottenere l’idoneità all’attività sportiva agonistica, che veniva rilasciata in data 20/9/2019, attestando falsamente di non essere mai stato dichiarato non idoneo, avere in corso sospensioni o essere in attesa di giudizio da parte di altro centro: U.S. VISCONTINI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante e del tesserato come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale del 9 febbraio 2021 a carico di:

CARBONI Graziano, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Viscontini per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 3,5,6 delle N.O.I.F., in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 12/9/2019 dell'accertata inidoneità all'attività sportiva agonistica del calciatore Campo Andrea, tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. U.S. Viscontini, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e il Comitato Regionale Lombardia. Inoltre consentiva al predetto calciatore la ripresa dell'attività sportiva a seguito di presentazione di un certificato di idoneità all'attività sportiva emesso, a pochi giorni di distanza da quello di inidoneità, da una diversa struttura sanitaria per la quale la Società aveva richiesto la visita medica, in violazione della normativa vigente in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanità 18/02/1982);

CAMPO Andrea, tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. U.S. Viscontini per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S, in relazione con l'art. 43, comma 3, delle N.O.I.F. in quanto violava le disposizioni in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanita 18/02/1982), poiché,  a seguito di certificato di inidoneità all'attività sportiva agonistica, nella formula della "sospensione", rilasciato in data 12/9/2019 dal centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L, si recava presso il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3, al fine di ottenere l’idoneità all'attività sportiva agonistica, che veniva rilasciata in data 20/9/2019, attestando falsamente di non essere mai stato dichiarato non idoneo, avere in corso sospensioni o essere in attesa di giudizio da parte di altro centro:

U.S. VISCONTINI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante e del tesserato come sopra descritto.

******

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti CARBONI Graziano, CAMPO Andrea ed U.S. VISCONTINI,

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a CARBONI Graziano mesi dodici di inibizione, a CAMPO Andrea 12 mesi di squalifica ed alla società US VISCONTINI Euro 1.000,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti CARBONI Graziano, CAMPO Andrea ed U.S. VISCONTINI chiedevano di essere assolti;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risultano provate le seguenti circostanze:

- il sig. Andrea Campo, recatosi presso il centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L, veniva reso edotto dallo stesso che non poteva essere rilasciato il certificato di idoneità sportiva, in quanto si riteneva opportuno sospendere ogni decisione in merito, alla luce di nuovi e più approfonditi accertamenti sanitari;

- di tale situazione veniva immediatamente resa edotta anche la società di appartenenza US Viscontini, che aveva richiesto la visita presso il predetto centro di medicina dello sport;

- in seguito a ciò il sig. Campo si recava presso il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3, sempre su richiesta dalla società US Viscontini, al fine di ottenere l'idoneità all'attività sportiva agonistica, senza però informare tale centro di medicina dello sport di essere stato sottoposto, qualche giorno prima, a visita medica presso altro centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L ed in particolare che il  centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L gli aveva negato il certificato di idoneità  in quanto si riteneva opportuno sospendere ogni decisione sull'idoneità sportiva del calciatore, alla luce di nuovi e più approfonditi accertamenti sanitari.

Siffatti comportamenti integrano da parte del calciatore Andrea Campo e del Presidente della US Viscontini Graziano Carboni la violazione delle disposizioni in materia di Tutela Medico Sanitaria (D.M. Sanita 18/02/1982), nonchè la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

Ed infatti, il calciatore Andrea Campo doveva rendere edotto il  Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3 che qualche giorno prima si era sottoposto a visita medica per ottenere l'idoneità agonistica presso un altro centro di medicina dello sport CERBA HC S.R.L, informando altresì doverosamente il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3 che il  centro di medicina dello sport CERBA HC S.R.L gli aveva negato il certificato di idoneità  in quanto riteneva opportuno sospendere ogni decisione sull'idoneità sportiva del calciatore Andrea Campo solo in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti sanitari.

Essendo stata edotta la società US Viscontini del fatto che il Centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L, non poteva rilasciare al calciatore Andrea Campo il certificato di idoneità sportiva, in quanto riteneva opportuno sospendere ogni decisione in merito alla luce di nuovi accertamenti sanitari, il suo Presidente Graziano Carboni aveva l'obbligo di vigilare che il sig. Campo effettuasse i predetti ulteriori accertamenti sanitari presso il Centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L o quantomeno che il Centro di Medicina dello Sport Fisiolab Milano 3 fosse stato reso edotto di quanto verificato dal Centro di medicina sportiva CERBA HC S.R.L; e ciò a maggior ragione se si considera che è stata proprio la US Viscontini a chiedere l'effettuazione della visita per l'idoneità sportiva presso entrambi i centri di medicina dello sport.

Ne consegue che la società US VISCONTINI deve essere ritenuta responsabile ex Art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Graziano Carboni e dal tesserato Andrea Campo come sopra descritti, con conseguente condanna dei deferiti nei termini di cui al dispositivo del presente provvedimento.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

- CARBONI Graziano a mesi tre di inibizione;

- CAMPO Andrea alla squalifica sino al 31 ottobre 2021;

- la società US VISCONTINI a Euro 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it