C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 28/09/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 1 settembre 2021 a carico di: CARTASSO Massimo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD CALCIO NERVIANO 1919, FARINA Giovanni Carlo, all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile e Tesoriere della società ASD CALCIO NERVIANO 1919 e LUCA’ Loredana, all’epoca dei fatti Segretaria della società ASD CALCIO NERVIANO 1919 per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto disposto dall’Ar.t 17 Statuto FIGC e 21 E 37 delle NOIF. ASD CALCIO NERVIANO 1919 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 1 settembre 2021 a carico di:

CARTASSO Massimo, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD CALCIO NERVIANO 1919, FARINA Giovanni Carlo, all'epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile e Tesoriere della società ASD CALCIO NERVIANO 1919 e LUCA' Loredana, all'epoca dei fatti Segretaria della società ASD CALCIO NERVIANO 1919 per rispondere della violazione dell'Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto disposto dall'Ar.t 17 Statuto FIGC e 21 E 37 delle NOIF.

ASD CALCIO NERVIANO 1919 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 CGS nei seguenti termini:

a CARTASSO Massimo, FARINA Giovanni Carlo e LUCA' Loredana 6 mesi di inibizione ed alla società ASD CALCIO NERVIANO 1919 Euro 400,00 di ammenda;

osserva

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 127 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a CARTASSO Massimo 6 mesi di inibizione,

a FARINA Giovanni Carlo 6 mesi di inibizione;

a LUCA' Loredana 6 mesi di inibizione;

alla società ASD CALCIO NERVIANO 1919 Euro 400,00 di ammenda.

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