C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/11/2021 – Delibera – Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni.

Ricorso ex artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia CONI tra DI MUNNO Marco in proprio e quale Presidente della ASD NERVIANO 1919 e CATASSO Massimo e FARINA Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale della Lombardia, letto il ricorso in epigrafe, esperiti gli incombenti di rito, sentite le parti in contrddittorio, rilevato che il sig. DI MUNNO ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte ed i signori CATASSO e FARINA hanno chiesto di rigettarle, osserva.

L'Art. 24 prevede che "1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali. 2. I  Giudici  federali  si  distinguono  in  Tribunale  federale  e  Corte  federale  di  appello;  entrambi hanno sede presso la Federazione". Il successivo Art. 25 - Competenza dei Giudici federali – stabilisce inoltre che "Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione  ai  quali  non  sia  stato  instaurato né risulti  pendente  un  procedimento  dinanzi  ai Giudici sportivi nazionali o territoriali".

L'Art. 30 del Codice di Giustizia CONI preveve infine che "per  la  tutela  di situazioni giuridicamente  protette nell’ordinamento federale,  quando  per  i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. 2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente  ha  avuto  piena  conoscenza  dell’atto o del fatto  e,  comunque,  non  oltre un  anno dall’accadimento. Decorsi  tali  termini, i  medesimi atti  o fatti  non  possono costituire causa  di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale. 3. Il ricorso contiene:a)gli  elementi  identificativi  del  ricorrente,  del  suo  difensore  e  degli  eventuali  soggetti  nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura".

Dal combinato disposto delle norme sopra citate si desume chiaramente che competente a decidere sulle materie oggetto di ricorso ex Art. 30 del Codice di Giustizia del CONI sia il Tribunale Federale Nazionale che ha la propria sede presso la Federazione, come specificato dall'Art. 24 del medesimo codice, e non questo Tribunale Federale Territoriale che ha la propria sede presso il Comitato Regionale Lombardia.

Ne consegue l'incompetenza di questo Tribunale a decidere in merito alla controversia proposta dal sig. Di Munno.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale del CRL

                DICHIARA

la propria incompetenza a decidere in merito alla controversia in epigrafe.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it