C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 18/11/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 18.11.2021 nei confronti di ASD VIGEVANO CALCIO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, CGS in violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’Art. 39 CGS per “aver posto in essere un comportamento gravemente antisportivo avendo il sig. GARAVAGLIA Gianluca attinto con uno sputo o comunque provocato il calciatore della squadra sig. CURRELI dopo essere stato sostituito passava lungo la linea laterale per rientrare negli spogliatoi” e per non aver ottemperato al pagamento della somma concordata con la Procura Federale ai sensi dell’Art. 125 e 126, comma VI, CGS.

Deferimento della Procura Federale datato 18.11.2021 nei confronti di

ASD VIGEVANO CALCIO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, CGS in violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’Art. 39 CGS per “aver posto in essere un comportamento gravemente antisportivo avendo il sig. GARAVAGLIA Gianluca attinto con uno sputo o comunque provocato il calciatore della squadra sig. CURRELI dopo essere stato sostituito passava lungo la linea laterale per rientrare negli spogliatoi” e per non aver ottemperato al pagamento della somma concordata con la Procura Federale ai sensi dell’Art. 125 e 126, comma VI, CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

-rilevato che alla riunione dell’11.11.2021 nessuno è comparso per i deferito e che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare alla società ASD VIGEVANO CALCIO 1921 l’ammenda di Euro 800,00;

- ritenuto che dagli atti e dai documenti depositati emerge inequivocabilmente che la società ASD VIGEVANO CALCIO 1921 è responsabile delle violazioni contestate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento tanto che non ha nemmeno ottemperato all’accordo raggiunto con la procura federale stessa ai sensi degli Art. 125 e 126 CGS;

commina

alla società ASD VIGEVANO CALCIO 1921, Euro 800,00 di ammenda e manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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