C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2021 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 21.10.2021 a carico di BRESCIA Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. SAN FRUTTUOSO per la violazione dell’art. 4 comma 1 e 32, commi e 7 del CGS anche in relazione all’Art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli Art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF e dell’Art. 40 del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti della A.S.D. SAN FRUTTUOSO di calciatori nati nell’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, senza procedere al loro tesseramento, pur avendo riscosso il contributo di Euro 100,00 per ciascun tesserato e per non essersi presentato alla convocazione per l’audizione davanti agli organi della Procura Federale in sede di indagini; BUTTA’ Daniele, all’epoca dei fatti Segretario della A.S.D. SAN FRUTTUOSO per la violazione dell’art. 4 comma 1 e 32, commi e 7 del CGS anche in relazione all’Art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli Art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF e dell’Art. 40 del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti della A.S.D. SAN FRUTTUOSO di calciatori nati nell’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, senza procedere al loro tesseramento, pur avendo riscosso il contributo di Euro 100,00 per ciascun tesserato; A.S.D. SAN FRUTTUOSO per violazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6 commi 1 e 2 del CGS per il comportamento ascritto al proprio Presidente ed al proprio segretario.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 21.10.2021 a carico di

BRESCIA Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. SAN FRUTTUOSO per la violazione dell’art. 4 comma 1 e 32, commi  e 7 del CGS anche in relazione all’Art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli Art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF e dell’Art. 40 del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti della A.S.D. SAN FRUTTUOSO di calciatori nati nell’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, senza procedere al loro tesseramento, pur avendo riscosso il contributo di Euro 100,00 per ciascun tesserato e per non essersi presentato alla convocazione per l’audizione davanti agli organi della Procura Federale in sede di indagini;

BUTTA’ Daniele, all’epoca dei fatti Segretario della A.S.D. SAN FRUTTUOSO per la violazione dell’art. 4 comma 1 e 32, commi  e 7 del CGS anche in relazione all’Art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli Art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF e dell’Art. 40 del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti della A.S.D. SAN FRUTTUOSO di calciatori nati nell’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, senza procedere al loro tesseramento, pur avendo riscosso il contributo di Euro 100,00 per ciascun tesserato;

A.S.D. SAN FRUTTUOSO per violazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6 commi 1 e 2  del CGS per il comportamento ascritto al proprio Presidente ed al proprio segretario.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che all’udienza del 18.11.2021 il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

per BRESCIA Vincenzo 15 mesi di inibizione, per BUTTA’ Daniele 12 mesi di inibizione e per la società A.S.D. San Fruttuoso euro 2.500,00 di ammenda;

rilevato che i deferiti hanno chiesto in via principale di essere assolti ed in via subordinata l’applicazione del minimo delle sanzioni.

OSSERVA

La situazione verificatisi, nel caso di specie, è stata eccezionale e particolare, visto che il campionato in quella stagione non si è disputato a causa del COVID e che a fronte di ciò solamente i calciatori che lo hanno voluto, non sono stati tesserati a fine stagione.

Ai calciatori che non erano stati tesserati a fine stagione, secondo le regole di probità, sancite dall’Art. 4, comma 1, del CGS, dovevano essere restituite le quote associative anticipate, stante il loro mancato tesseramento, seppur determinato dal COVID.

I deferiti, Brescia e Buttà, per il ruolo ricoperto nella società ASD San Fruttuoso, ben dovevano quindi adoperarsi per la restituzione della quota anticipata di Euro 100,00 a quei calciatori che non erano stati tesserati.

Il Brescia doveva infine presentarsi alla convocazione del rappresentante della procura federale così come previsto dall’Art. 22, comma 2 del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità anche della società deferita ai sensi dell’Art. 6, commi 1 e 2 del CGS.

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Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,

COMMINA

a BRESCIA Vincenzo 30 giorni di inibizione;

a BUTTA’ Daniele 20 giorni di inibizione,

alla società A.S.D. SAN FRUTTUOSO euro 200,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

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