C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 07/09/2021 – Delibera – gara del 5/ 9/2021 SAN LAZZARO – SUZZARA SPORT CLUB

gara del 5/ 9/2021 SAN LAZZARO - SUZZARA SPORT CLUB

Premesso che per le gare di Coppa Italia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di CoppaItalia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende integralmente il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Suzzara ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 6-9-2021 ore 11,59 " e successivamente ha inviato a mezo Pec in data 6-9-2021 ore 14,29 le relative motivazioni: con le medesime significa che il calciatore Arcari Pietro della società San Lazzaro hapartecipato alla gara in posizione irregolare in quanto come da CU nº 18 del CRL del 8.10.2020, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Tale squalifica non risulta scontata.

Pertanto la gara in oggetto si è svolta irregolarmente La società San Lazzaro non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.

DELIBERA

a) di comminare alla società San Lazzaro la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società San Lazzaro l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Arcari Pietro della società San Lazzaro per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 6/10/2021 il dirigenteaccompagnatore sig. Manchi Marzio della società San Lazzaro

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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