C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 09/09/2021 – Delibera – gara del 5/ 9/2021 CASTELMELLA 1963 – GUSSAGO CALCIO 1981
gara del 5/ 9/2021 CASTELMELLA 1963 - GUSSAGO CALCIO 1981
Dagli atti di gara risulta che al 44*' del 1º tempo è stata ammonito il calciatore n. 9 Grassi Manuel nato il 24/05/1993 della società Gussago Calcio All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 9 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società Gussago calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto ildisposto dell'art. 10 del C.G.S., nonché l'ammenda di 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 06/10/2021 il Dirigente responsabile della società Gussago Calcio sig. Cominardi Nicola.
c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico dinon tesserati.