C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 28/09/2021 – Delibera – gara del 21/ 9/2021 DON BOSCO – REAL CINISELLO

gara del 21/ 9/2021 DON BOSCO - REAL CINISELLO Al 3º del 2º tempo l'impianto d'illuminazione non era più funzionante per via di un guasto che non si è potuto risolvere per cui il direttore di gara non potendo continuare la gara riteneva opportuno lasciare libere le squadre.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Don Bosco rimane pertanto responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Don Bosco, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.,

la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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