C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/10/2021 – Delibera – gara del 26/ 9/2021 CISANESE – ALBINOGANDINO S.S.D. SRL

gara del 26/ 9/2021 CISANESE - ALBINOGANDINO S.S.D. SRL Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.19 del 30-9-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguitodi preannuncio di ricorso da parte della Società Cisanese.

Dato atto che con nota Pec in data 29-9-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle societàla data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo.. dal 20º fino al termine della gara" con solo due calciatori " cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Albinogandino l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Albinogandino ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 5 Confalonieri Cristian nato il 11-2-2001; nº 7 Carrara Michel nato il 12-5-2000; nº 8 Borelli Davide nato il 19-8-2002.

Al 1º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Carrara Michel nato il 12-5-2000 col nº 14 Ferrari Alex nato il 8 -2 -2002; al 18º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Confalonieri Cristian nato il 11-2-2001 col nº 18 Suagher Jacopo nato il 27-1 -2001; al 27º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore n8 Borelli Davide nato il 19-8-2002 col nº 20 Zanga Giorgio nato il 27-2 -1994; ( da questo momento rimaneva con solo due calciatori "giovani" anziché i tre previsti dalla vigente norma);

Infatti richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/1 lett b) pag. 240 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

 - 1 calciatore nato dal 01.01.2000

- 1 calciatore nato dal 01.01.2001

- 1 calciatore nato dal 01.01.2002 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi icasi di:

  • espulsione dal campo;
  • casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Albinogandino non ha inviato deduzioni.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Albinogandino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

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