C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/10/2021 – Delibera – gara del 3/10/2021 P.S.G. A.S.D. – FC MARMIROLO

gara del 3/10/2021 P.S.G. A.S.D. - FC MARMIROLO

Dagli atti di gara risulta che l'arbitro ha deciso la sospensione definitiva della gara prima dell'inizio del secondo tempo come sotto riportato.

Durante l'intervallo mentre era nello spogliatoio l'arbitro sentiva baccano provenire dalla zona adiacente e vedeva un assembramento tra itesserati presenti e veniva informato dal dirigente della locale società che " l'allenatore del Marmirolo che in quel momento era oggetto di squalifica " entrato indebitamente nello spogliatoio avrebbe " colpito al volto un dirigente ed un calciatore della società PSG".

I fatti indicati non sono stati visti dal direttore di gara che tuttavia dopo un controllo non avendo riscontrato la presenza di estranei chiedeva alle società di riprendere la gara.

Mentre la società Marmirolo si dichiarava disponibile la società PSG dichiarava la propria indisponibilità così come riportato da documentoconsegnato all'arbitro ed allegato al rapporto di gara dal quale risulta una descrizione dei fatti violenti, come significatidalla società PSG e la non disponibilità a proseguire la gara.

Al direttore di gara non restava che sospendere definitivamente l'incontro.

Visto l'art. 53 delle NOIF che testualmente dispone:" 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o dialtra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce laperdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.

Dato atto che la società PSG ha quindi volutamente rinunciato a concludere la gara.

Dato altresì atto che occorre comunque verificare la portata dei fatti violenti come indicati dalla società PSG.

Visto l'art 53 delle NOIF

PQM

DELIBERA

Di comminare alla società PSG la sanzione sportiva della perdita dellagara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica.

Di comminare alla società PSG la ammenda di Euro 150.

Di trasmettere gli atti alla Procura federale per gli opportuni accertamenti

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