C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 2/10/2021 CITTA DI SEGRATE – SANT ANGELO

gara del 2/10/2021 CITTA DI SEGRATE - SANT ANGELO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 21 del 7-10-2021 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Sant'Angelo.

Dato atto che la società Sant' Angelo con nota a mezzo pec in data 3-10-2021 ore 14.14 ha preannunciato ricorso; e che con nota a mezzo mail pec in data 5-10-2021 ore 15.38 ha depositato il ricorso in ordine alla gara: Città di Segrate- Sant'Angelo del 2-10-2021.

Dato atto che con nota pec in data 14-10-2021 la segreteria del S.G.S.ha provveduto ai sensi dell'art.67 del C.G.S. ha comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso la società Sant'Angelo sostiene che al 42º del primo tempo (risultato della gara 0-0)

Il proprio portiere in una fase di gioco bloccava il pallone e nel rimetterlo in gioco proferiva una frase blasfema. L'arbitro fermava il gioco espelleva il calciatore assegnando un calcio di rigore, il cui tiro portava alla segnatura della rete con relativa convalida.

La società Sant'Angelo nel ritenere errato il provvedimento disciplinare, sostiene che l'assegnazione del calcio di rigore, così come si evidenzia dal C.U. F.I.G.C. nº25/A del 20-07-2021 Reg.12 co 4 sia un errore tecnico, pertanto chiede la ripetizione della gara.

Dal rapporto di gara fonte unica e privilegiata risulta che al 42º del primo tempo veniva espulso il calciatore nº1 Mantovani Andrea della società Sant'Angelo per avere proferito frase blasfema, nel contempo l'arbitro assegnava un calcio di rigore (risultato della gara 0-0) che veniva realizzato e convalidato.

La società Città di Segrate non ha inviato controdeduzioni.

Visto il regolamento del gioco del calcio (regola 12 co 4)

Visto il C.U. F.I.G.C. nº25/A del 20-07-2021 riguardante modifiche alle regole di gioco, ove si ribadisce nella regola (12 co 4) "tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto ".

Pertanto

PQM

DELIBERA

" Di disporre la ripetizione della gara (Art.10co 4/c) a cura del C.R.L.

" Si dà atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati sul C.U. nº21 del 7-10-2021.

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