C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/11/2021 – Delibera – gara del 20/10/2021 SANT ANGELO – LUISIANA

gara del 20/10/2021 SANT ANGELO – LUISIANA

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.26 del 28-10-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Luisiana.

Dato atto che con nota Pec in data 28-10-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene la irregolarità dello svolgimento della gara in questione in quanto nel corso della medesima la società avversaria ha utilizzato il calciatore Marku Ardit in posizione irregolare in quanto il medesimo, come da CU del dipartimento Interregionale nº186 del 14-6-2021, risulta squalificato; pertanto avendo il medesimo partecipato alla gara del 17-10-2021 ed a quella in discussione chiede a carico della società Sant'Angelo l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della.

Dato atto che la società Sant'Angelo non ha inviato deduzioni.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Sant'Angelo nella gara in oggetto ha utilizzato il calciatore Marku Ardit col nº 5.

Il calciatore Ardit Marku risulta tesserato per la società Sant'Angelo a far tempo dal 16-10-21 e risulta effettivamente squalificato, come da CU del dipartimento Interregionale nº186 del 14-6-2021, per una gara per recidività, X ammonizione ricevuta nella gara Caravaggio -Scanzorosciate del 13-6-2021, ultima gara del Campionato di Serie D stagione 20-21 e poiché la società Caravaggio non ha disputato gare ulteriori ( PLAY) la squalifica è quindi residuo della scorsa stagione e va scontata nella stagione corrente.

Nella gara Sant'Angelo e Albinogandino del 17-10-2021 il calciatore è stato inserito in distinta col nº 15 e pur non avendo preso parte attivamente alla gara ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del CGS la squalifica non risulta scontata conseguentemente non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

La gara si è quindi disputata in modo irregolare pertanto occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

- Di comminare alla Società Sant'Angelo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro150,00.

- Di squalificare per una gara ulteriore in calciatore Marku Ardit della Società Sant'Angelo.

- Di inibire fino al 2-12-2021 il dirigente della Società Sant' Angelo, signor Sorrentino Gianmarco.

- Di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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