C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/11/2021 – Delibera – gara del 27/10/2021 VIRTUS CORNAREDO – LIMBIATE

gara del 27/10/2021 VIRTUS CORNAREDO - LIMBIATE

Al momento del suo arrivo sul campo di gara, l'Arbitro veniva informato che l'impianto d'illuminazione del terreno di giuoco non era funzionante per via di un guasto: dato atto che " dopo aver atteso un tempo di giuoco il guasto persisteva..." L'arbitro non dava inizio alla gara.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Virtus Cornaredo con mail non certificata in data 28-10-2021 sostiene che il guasto fosse esteso a tutto l'impianto sportivo come da dichiarazione della società Next Sport gestore dell'impianto.

Il direttore di gara, tuttavia, con supplemento di rapporto fa presente che nella parte generale dell'impianto era funzionante l'illuminazione con l'eccezione dell'impianto a servizio del terreno di giuoco.

Va rilevato che la società Virtus Cornaredo non contesta la decisione arbitrale di non disputare la gara e si limita a significare di non essere proprietaria dell'impianto, tuttavia ben poteva la società anticipatamente accertarsi o far accertare il regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione e se del caso assumere le decisioni necessarie.

Pertanto non rilevando valide cause di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Virtus Cornaredo, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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