C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 11/11/2021 – Delibera – gara del 7/11/2021 CONCORDIA – CENTRO GIOV.BOFFALORESE
gara del 7/11/2021 CONCORDIA - CENTRO GIOV.BOFFALORESE
Visti gli atti ufficiali di gara.
Sentito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto.
Rilevato che:
- La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 48º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una situazione di scontro tumultuoso e concitato che ha visto coinvolti, a vario titolo, per alcuni minuti, parecchi dei calciatori presenti in campo di entrambe le Società.
- L'Arbitro ha identificato solo il calciatore Paparella Michele della società Boffalorese il quale (accerchiato dagli avversari) veniva espulso per aver colpito con un pugno un avversario tuttavia non è stato invece in grado, a causa della grande confusione, di identificare gli altri calciatori intervenuti e di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti i quali, nonostante l'intervento dei dirigenti inteso a riportare la calma, continuavano ad insultarsi e minacciarsi a vicenda.
- a causa della grande tensione emotiva e della manifesta aggressività dei calciatori delle due società, non arginata nonostante l'intervento dei dirigenti, l'arbitro poiché avrebbe dovuto espellere parecchi calciatori non ha ritenuto di procedere a notificate i provvedimenti disciplinari e constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro decideva di sospenderlo in via definitiva a decorrere dal 48º minuto del secondo tempo.
- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.10comma 3 del C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate.
PQS
DELIBERA
a) di comminare alle Concordia e Centro giovanile Boffalorese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto.
b) di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari Euro 300,00 in quanto responsabili dei fatti su indicati che hanno visto coinvolti a vario titolo parecchi calciatori presenti in campo seppur non personalmente identificati;
c) di squalificare per tre gare il calciatore Paparella Michele della soc. Centro giovanile Boffalorese (peraltro espulso) per atto di violenza nei confronti di un avversario.
d) Di dare atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del presente C.U.