C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 12/11/2021 – Delibera – gara del 10/11/2021 SPORT CASAZZA – U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO

gara del 10/11/2021 SPORT CASAZZA - U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO

Dato atto che la società Sport Casazza con nota a mezzo mail Pec in data 11-11-2021 ore 10,28 ha inviato preannuncio e con nota a mezzo mail Pec in data 11-11-2021 ore 11,45 ha inviato ricorso; in ordine alla gara di Coppa Italia Promozione girone 52 tra: Sport Casazza e U. S. Calcio San Pellegrino del 10-11-2021.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene l’irregolarità dello svolgimento della gara in questione in quanto nel corso della medesima la società avversaria ha utilizzato il calciatore Scanzi Manuel in posizione irregolare in quanto il medesimo, risulta squalificato; pertanto chiede a carico della società U S Calcio San Pellegrino l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La società U S Calcio San Pellegrino non ha inviato deduzioni.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società U S Calcio San Pellegrino nella gara in oggetto ha utilizzato il calciatore Scanzi Manuel col nº 11 tuttavia tale calciatore, come da CU del CR Lombardia Nº 24 del 19-10-2021, risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività, 2^ ammonizione ricevuta nella gara Vibe Ronchese – U.S. Calcio San Pellegrino del 13-10-2021.

Poiché la squalifica non risulta scontata conseguentemente non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

La gara si è quindi disputata in modo irregolare pertanto occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

- Di comminare alla Società U S Calcio San Pellegrino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 nonché l'ammenda di € 150,00.

- Di squalificare per una gara ulteriore il calciatore Scanzi Manuel della Società U S Calcio San Pellegrino.

- Di inibire fino al 9-12-2021 il dirigente della Società U S Calcio San Pellegrino, signor Scotti Antonio Angelo.

- Di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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