C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 5/12/2021 FC MARMIROLO – TORRAZZO MALAGNINO DIGI2

gara del 5/12/2021 FC MARMIROLO - TORRAZZO MALAGNINO DIGI2

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.35 del 10-12-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Torrazzo Malagnino.

Dato atto che con nota Pec in data 10-12-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col ricorso, presentato regolarmente, la società Torrazzo Malagnino sostiene che la società Marmirolo ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.

La società Marmirolo ha inviato controdeduzioni con le quali sostiene che " la sostituzione del nº 7 Dondi David di fatto non si è concretizzata in quanto il giocatore che si intendeva sostituire ha continuato a giocare fino al termine della gara ..... durante un'interruzione di giuoco è stata richiesta erroneamente da parte nostra la sostituzione del giocatore nº 7….. il giocatore nº 20 è  tornato a sedersi in panchina… ".

Dagli atti di gara, dal supplemento di rapporto e sentito l'arbitro, risulta che la società Marmirolo durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-21 punto 23 pag. 66.

Infatti al 49º del 2º tempo "…. la squadra di casa, a giuoco fermo, richiamava la mia attenzione per effettuare la sostituzione …. il calciatore con indosso la maglia nº 7 abbandonava il terreno di giuoco ed entrava il calciatore con indosso la maglia nº 20… " l'arbitro si dirigeva verso un calciatore ospite a terra per consentirne il soccorso e "… un attimo prima di riprendere il giuoco mi accorgevo che il calciatore di casa con la maglia nº 7 era rientrato in campo nonostante al momento della sostituzione lui avesse abbandonato il terreno di giuoco e fosse andato in panchina a dissetarsi …" l'arbitro chiedeva che fosse fatto rientrare il nº 20 ma " il mister della squadra di casa mi diceva di no… ". Quindi "…. dopo vari momenti concitati… " la gara si concludeva per i restanti secondi di giuoco con in campo il calciatore nº 7.

Va precisato che la regola tre del giuoco del calcio dispone:

3. PROCEDURA DELLA SOSTITUZIONE I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa.

Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:

        • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga
  • il calciatore che viene sostituito:

 - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio)

- deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti

  • se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue Il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto:
  • durante un'interruzione di gioco
  • all'altezza della linea mediana
  • dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito
  • dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'arbitro

La sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento, colui che ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco.

Si rileva quindi che l'irregolare ripristino della situazione quo ante (l'avvenuta sostituzione del calciatore nº 7 col nº 20 della società Marmirolo) per di più posta in essere non solo senza il consenso arbitrale ma in contrasto con la richiesta del direttore di gara cronologicamente avvenuta successivamente alla concretizzazione della predetta sesta sostituzione non sana e non esime, bensì aggrava e conferma, la irregolarità avvenuta.

La tesi prospettata dalla società Marmirolo non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

Pertanto la gara di che trattasi è stata disputata in modo irregolare.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Marmirolo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di accreditare alla società Torrazzo Malagnino la tassa reclamo, se versata.

 

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