C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 21/12/2021 – Delibera – Gara: Club Milanese – US Soresinese Calcio

Gara: Club Milanese – US Soresinese Calcio

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.37 del 16-12-21 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Soresinese.

 

Dato atto che con nota Pec in data 17 -12-21 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col ricorso, presentato regolarmente, la società Soresinese sostiene che al 42° del 2° tempo il calciatore Pozzi Christian nato il 21-5-2004 matricola 6830404 tesserato come “giovane” tess n° 49989 del SGS è entrato sul terreno di giuoco in sostituzione di altro calciatore. Ora in virtù della tipologia di tesseramento sostiene che tale calciatore (pur avendo titolo ad essere tesserato quale “giovane”, facoltà concessagli dal CU n° 3/A dell’1-7-2021 della Figc), ai sensi del Cu n°1 della LND del 1-7-2021(CU N° 9 del CRL) che per le gare di Promozione dispone:

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. che in tal senso dispone:

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile.

Poiché non risulta rilasciata al calciatore apposita autorizzazione da parte del CR Lombardia pertanto chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

La società Club Milanese non ha inviato controdeduzioni.

Dagli atti di gara, si rileva che effettivamente al 42° del 2° tempo il calciatore Pozzi Christian nato il 21-5-2004 matricola 6830404 tesserato come “giovane” tess n° 49989 del SGS è entrato sul terreno di giuoco in sostituzione di altro calciatore.

Che effettivamente per la corrente stagione i calciatori nati nell’anno 2004 per facoltà concessagli dal CU n° 3/A dell’1-7-2021 della Figc possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale; che il calciatore Pozzi Christian quindi risulta regolarmente tesserato.

Che l’articolo 34 comma3 delle Noif è evidentemente indirizzato a regolare l’utilizzo in gare agonistiche di calciatori GIOVANI che avendo compiuto il 15° anno di età (e non ancora il 16°) a seguito di visita medica specialistica e di ottengano autorizzazione dei comitati competenti territorialmente per partecipare a gare agonistiche.

Il calciatore Pozzi Christian  nato il 21-5-2004 matricola 6830404 tesserato come “giovane” tess n° 49989 del SGS è quindi regolarmente tesserato ed in ragione dei suoi 17 anni 6 mesi  ecc alla data della gara non aveva necessità di autorizzazione per la partecipazione a gare agonistiche.

P.Q.S.

DELIBERA 

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Club Milanese – Soresinese Calcio 2 - 0

di addebitare alla società Soresinese Calcio la tassa reclamo, se non versata

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