C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 23/12/2021 – Delibera – gara del 12/12/2021 POZZUOLO CALCIO – CITTA DI SEGRATE

gara del 12/12/2021 POZZUOLO CALCIO - CITTA DI SEGRATE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº...37...del 16-12-2021 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della società Città di Segrate.

Dato atto che la società Città di Segrate con nota a mezzo pec in data12-12-2021 ore 18.40 ha preannunciato ricorso; e con nota a mezzo mailpec in data 14-12-2021 ore.23.29 ha depositato il ricorso in merito alla gara: Pozzuolo calcio - Città di Segrate inviando il tutto per conoscenza alla controparte.

Dato atto che con nota pec la segretaria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso la soc. Città di Segrate sostiene che nelle fasi finalidella gara in prossimità della propria panchina, il pallone usciva dalterreno di gioco, l'arbitro assegnava la rimessa in gioco alla soc.

Pozzuolo Calcio suscitando le proteste del sig. Gatti Fabio tecnico della soc. Città di Segrate. Il gioco veniva interrotto ed il sig. Gatti Fabio veniva sanzionato con l'ammonizione. L'arbitro riprende il gioco con un calcio di punizione indiretto anzichè con la rimessa laterale ed a seguito di ciò la società reclamante subisce la rete del 2-1 convalidata dall'arbitro. La soc. Città di Segrate pertanto richiede la ripetizione della gara per "errore tecnico da parte dell'arbitro.

La soc. Pozzuolo Calcio ha inviato le proprie controdeduzioni sostenendo che al termine della gara in presenza dei dirigenti per la controfirma del verbale di gara, non è stato evidenziato nè contestatoil presunto "errore tecnico" inoltre il provvedimento adottato dall'arbitro è disciplinato dall'art.12 punto 4 del regolamento del gioco del calcio "tutte le infrazioni verbali son sanzionate con un calcio di punizione indiretto "pertanto ogni pretesa di ottenere la ripetizione della gara e del tutto infondata.

Questo Giudice Sportivo, visto il referto di gara, sentito telefonicamente l'arbitro e visto il supplemento del rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, rileva che in seguito ad unarimessa laterale in prossimità della panchina della soc. reclamante con pallone in gioco il sig Gatti Fabio tecnico della soc. Città di Segrate (16º del 2ºtempo con il risultato di 1-1) protestava nei confronti del direttore di gara ritenendo che la rimessa in gioco fosse in favore della propria squadra. L'arbitro interrotto il gioco sanzionava il tecnico con l'ammonizione, concedendo un calcio di punizione indiretto alla soc Pozzuolo Calcio. Si evidenzia che la retedel 2-1 è stata realizzata al 41º del 2º tempo e non conseguente dell'episodio contestato.

Visto la regola 12 punto 4 del regolamento del gioco del calcio.

Pertanto:

P.Q.S.

DELIBERA

-di ritenere la gara regolare e di omologare il risultato come conseguito sul campo: Pozzuolo Calcio - Città di Segrate (2 - 1)

-di disporre a carico della soc. Città di Segrate l'addebito della tassa reclamo, se non versata.

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