C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA – Camp. Juniores Provinciale – Gir. A GARA del 9.10.2021 – CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA

Reclamo A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA – Camp. Juniores Provinciale – Gir. A

GARA del 9.10.2021 –  CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA

C.U. n. 13 della Delegazione Distrettuale di Legnano - datato 22.10.2021

La società A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Distrettuale di Legnano che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3, ritenendo che nella partita in questione la Società abbia violato le vigenti disposizioni in materia di impiego di giocatori “fuori quota”, determinando l’irregolarità della gara e la conseguente sconfitta a tavolino.

In particolare, ad avviso del G.S., la normativa di riferimento consentirebbe l’impiego nel corrente campionato Juniores di un numero massimo di 8 (otto) giocatori fuori quota, di cui però soltanto 6 (sei) nati dal 1 gennaio 2002 in poi. Posto che la ricorrente, nella partita in questione, ha impiegato n. 8 giocatori nati dal 1 gennaio 2002 in poi, ciò avrebbe violato la disciplina vigente con le conseguenze sopra riportate.

La reclamante oppone una differente lettura interpretativa della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, evidenziando come la stessa consenta di “impiegare fino ad un massimo di otto giocatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° Gennaio 2001 in poi”. Osservando come un giovane nato nell’anno 2002 debba necessariamente, e naturalisticamente, essere nato dal “1 gennaio 2001 in poi”, la Reclamante ricusa la sussistenza stessa della violazione.

Chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva e l’omologazione della partita con il risultato acquisito sul campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, osserva.

Preliminarmente si rileva che in data 4.11.2021 questa Corte di Appello, in differente composizione, letto il reclamo e le memorie depositate dalle parti, ha sospeso la deliberazione del presente giudizio (come da provvedimento pubblicato in G.U. n. 29 del 11.11.2021) in attesa che la LND ed i suoi organi competenti si pronunciassero rispetto alla richiesta del G.S. di Lodi, pubblicata nella C.U. n. 16 del 28.10.2021 in relazione ad altra gara, di emettere un provvedimento di interpretazione autentica della normativa in questione.

Preso atto che alla data di questa delibera non vi è stato seguito alla richiesta del G.S. di Lodi, questa Corte di Appello, fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 febbraio 2022, ritiene la questione matura per la decisione, rendendosi necessaria un’operazione ermeneutica chiarificatrice della normativa in questione, onde evitare che il protrarsi dell’attesa e l’incertezza generata dalla sospensione del presente giudizio (nonché di altri aventi questioni analoghe) entrino in insanabile conflitto con i principi di certezza e di ragionevole durata del processo che governano la Giustizia e l’Ordinamento sportivo.

Prima di affrontare il merito del reclamo, tuttavia, va rilevato che la presente delibera interviene a distanza di oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo della Società UNION ORATORI CASTELLANZA, sicché risultano superati i termini di cui all’art. 54 CGS per la definizione della controversia. È noto che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto specifici termini di durata dei giudizi, sancendo altresì a livello generale che tutti i termini previsti dal Codice sono da ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44).

Nel caso di specie, occorre quindi valutare quale sia la natura del termine previsto dall’art. 54 CGS e quali possano essere le conseguenze del suo superamento. A tal proposito, come opportunamente osservato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (cfr. delibera n. 23 del 28 settembre 2020), “non vi è dubbio … che taluni termini, per loro natura non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”. Su tali basi le SS.UU. della Corte Nazionale hanno concluso affermando che “La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.

Questa Corte condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Corte d’Appello Federale Nazionale, ritenendo che nel caso di specie, ove è in questione un reclamo di una parte rispetto a un provvedimento negativo sull’esito di una gara, è dovere della Corte di Appello pronunciarsi nel merito del reclamo, nonostante il superamento del termine di sessanta giorni, poiché è interesse primario di tutte le parti che il tema oggetto di giudizio sia affrontato e risolto nel merito. Diversamente, una pronuncia di carattere processuale si tradurrebbe in un irragionevole effetto negativo non soltanto per il ricorrente, ma per tutte le parti coinvolte e, a ben vedere, per l’intero Ordinamento federale, vista la rilevanza della questione interpretativa, che va ben oltre il singolo giudizio qui in rilievo.

Appare indubbio, del resto, che le norme del CGS tese a scandire lo sviluppo temporale delle fasi processuali e a regolarne la durata, quale applicazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del procedimento, seguano – appunto – un canone di ragionevolezza che permea a più livelli l’intero ordinamento giuridico. Ammettere, pertanto, che dette norme possano comportare effetti negativi di tale portata risulterebbe, in ultima analisi, paradossale.

Per di più, va osservato che nel caso di specie la durata del giudizio non è affatto dovuta all’inerzia della Giustizia sportiva, rischio che si è inteso scongiurare con la definizione puntuale nel CGS dei termini di durata e delle cadenze processuali del giudizio, bensì alla decisione interlocutoria, assunta a brevissima distanza dal reclamo e quindi con indubitabile prontezza, di riservare la decisione in attesa di una eventuale presa di posizione degli organi competenti sulla spinosa questione interpretativa della norma qui in rilievo. Preso atto che, ad oggi, tale chiarimento non è stato fornito, è convinzione di questa Corte che sia doveroso pronunciarsi nel merito della questione, ritenendo che per il caso qui in esame non sia possibile attribuire al termine di cui all’art. 54 CGS natura perentoria.

D’altra parte, osserva la Corte che anche a voler ipotizzare una eventuale declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine ex art. 54 CGS, ciò comunque andrebbe ad incidere tout court sull’intera vicenda processuale, così come statuito dal Collegio di Garanzia C.O.N.I. nella decisione n. 10/2018. Sicché l’esito, pur se in modo del tutto incidentale, sarebbe il medesimo che si otterrà, come si vedrà di seguito, a seguito della pronuncia sul merito

Premesso tutto quanto sopra, passando ad affrontare il merito del reclamo, occorre svolgere un’operazione interpretativa della pur non felice formulazione della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: primo fra tutti quello del significato letterale delle parole seguito da quello che pertiene alla intenzione del legislatore.

La disposizione in esame, testualmente richiamata nella premessa (rinvenibile nel C.U. n. 9 del 27.8.2021 del Comitato Regionale Lombardo, pag. 252), regola la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato Juniores Under 19, per il quale la regola è che vi possano prendere parte giocatori nati successivamente al 1 gennaio 2003. L’eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto “fuori quota” in totale, di cui sei al massimo nati dopo il 1.1.2002 e due al massimo nati dopo il 1.1.2001.

Nel caso oggetto d’esame, è pacifico che vennero impiegati dalla Società odierna reclamante otto calciatori tutti nati nel 2002.

Se dunque secondo il criterio d’interpretazione letterale non può che convenirsi che un soggetto che sia nato nell’anno 2002 è necessariamente nato (anche) dopo il 1 gennaio 2001, ciò che conforta la soluzione cui si perviene è il criterio ermeneutico relativo alla finalità che la disposizione intende perseguire.

Posto appunto che il Campionato Juniores Under 19 è, di regola, riservato a ragazzi nati a far data dall’inizio dell’anno 2003, la facoltà di inserimento dei c.d. “fuori quota” intende limitare la forma di vantaggio di cui una squadra potrebbe venire a fruire, se non sussistesse un limite per l’impiego di giocatori che, in quanto più grandi, avrebbero un potenziale fisico-atletico maggiormente sviluppato.

Di qui la limitazione al numero massimo di “fuori quota” (otto), stabilendosi il limite ulteriore di sei per quelli nati nel 2002 e di due per quelli nati “dal 1 Gennaio 2001”.

Appare dunque più rispondente alla finalità della norma una lettura che pervenga alla conclusione che lo schieramento degli otto “fuori quota” – indubbiamente consentiti come numero massimo – tutti nati nel 2002 importi semmai una sorta di abdicazione ad un vantaggio di cui la Società avrebbe potuto legittimamente fruire se avesse optato per l’impiego di sei giocatori nati nel 2002 e due nel 2001.

In conclusione, non apparendo logica una differente interpretazione della disposizione in rassegna, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che la Società reclamante non sia incorsa nella violazione per la quale è stata sanzionata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 

il reclamo proposto dalla A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA e per l’effetto annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Legnano di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 22.10.2021.

Dispone l’omologazione del risultato della gara CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA in conformità al risultato ottenuto sul campo, per 2 (due) reti a 5 (cinque) in favore della Società A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA.

Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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