C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – Reclamo A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D. – Camp. Eccellenza – Gir. A Gara del 06.03.2022 tra A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – A.C. ARDOR LAZZATE C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022

Reclamo A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D. – Camp. Eccellenza – Gir. A

Gara del 06.03.2022 tra A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – A.C. ARDOR LAZZATE

C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022

La società A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 54 del Comitato Regionale Lombardia del 10.03.2022 che ha comminato la squalifica di n. 3 (tre) giornate al proprio calciatore BERBERI OLTJAN “perché spintonava ed offendeva e minacciava ripetutamente un calciatore avversario”.

Dal referto arbitrale, il direttore di gara evidenzia che l’espulsione si sarebbe resa necessaria in quanto il giocatore Berberi Oltjan, a gioco fermo, “prima si spintonava con veemenza con il calciatore avversario n.9 (rec. n.1) De Toni Andrea e successivamente dopo essere stati separati da altri calciatori lo offendeva e minacciava dicendo: ‘pezzo di merda! Ti ammazzo! Vieni qua che ti uccido infame!’. In seguito alla notizia del provvedimento disciplinare mentre rientrava negli spogliatoi continuava ad offendere e minacciare con le stesse frasi il suddetto calciatore avversario fin quando sono stati definitivamente separati dai dirigenti della società”.

Nel proprio reclamo la Società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, atteso che, a seguito dell’insorgere di una piccola disputa, al minuto 35° del secondo tempo, tra i calciatori delle panchine avversarie, gli altri compagni in campo, tra cui il Berberi Oltjan, intervenivano per cercare di capire cosa stesse accadendo.

La A.C. Ardor Lazzate A.S.D. aggiunge inoltre: “il giocatore assolutamente non si spintonava con il giocatore avversario De Toni non venendo mai a contatto fisico (…), né tantomeno lo minacciava o veniva minacciato dallo stesso”.

La medesima reclamante, inoltre, per confermare la sua tesi, si riferisce alle riprese televisive allegate dalla società A.V.C. Vogherese 1919, allegate al proprio reclamo di cui al procedimento n. 89 di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

Ancora. Espone la reclamante che, a seguito della notifica dell’espulsione i due giocatori interessati dal medesimo provvedimento avrebbero chiesto spiegazioni al direttore di gara per poi lasciare il terreno di gioco senza essere accompagnati dai dirigenti delle due squadre.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Questa Corte, al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta violenta del calciatore Berberi Oltjan – fattispecie che ne ha determinato la squalifica per n. 3 giornate – decideva, ex art. 57, comma 1, e 61, comma 5, CGS, di acquisire il video dello spezzone di partita tra A.V.C. Vogherese 1919 e A.C. Ardor Lazzate riproducente gli episodi posti alla base della decisione del direttore di gara.

Nonostante il valore di prova privilegiata del referto arbitrale (ex art. 61 comma 1 CGS), dall’analisi del filmato de quo emerge in modo chiaro ed inconfutabile come sia, in effetti, avvenuto un diverbio tra i calciatori De Toni e Berberi.

Quanto accaduto tra i due calciatori, tuttavia, non risulta mai sfociare nella condotta grave e violenta descritta dal referto del direttore di gara.

Risulta, altresì, dimostrato come, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, il Berberi si dirigeva spontaneamente verso gli spogliatoi, senza che il diverbio con il calciatore avversario proseguisse e senza necessità di essere scortato dai dirigenti della propria società.

La condotta del Berberi si attesta, pertanto, ad essere più correttamente descritta e valutata come un acceso alterco tra calciatori avversari che, per quanto da stigmatizzare e censurare, certamente non è idonea a giustificare la sanzione della squalifica di n. 3 (tre) giornate effettive.

Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Berberi Oltjan a n. 1 (una) giornata.

Dispone la restituzione della tassa se versata.

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