C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – Camp. Eccellenza – Gir. A Gara del 06.03.2022 tra A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – A.C. ARDOR LAZZATE C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022
Reclamo A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – Camp. Eccellenza – Gir. A
Gara del 06.03.2022 tra A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 – A.C. ARDOR LAZZATE
C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022
La società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 54 del Comitato Regionale Lombardia del 10.03.2022 che ha comminato la squalifica di n. 3 (tre) giornate al proprio calciatore DE TONI ANDREA “perché spintonava ed offendeva e minacciava ripetutamente un calciatore avversario”.
Dal referto arbitrale, il direttore di gara evidenzia che l’espulsione si sarebbe resa necessaria in quanto il giocatore De Toni, a gioco fermo, “prima si spintonava con veemenza con il calciatore avversario n.9 Berberi Oltjan e successivamente dopo essere stati separati da altri calciatori lo offendeva e minacciava dicendo: ‘pezzo di merda! Ti ammazzo! Vieni qua che ti uccido infame!’. In seguito alla notizia del provvedimento disciplinare mentre rientrava negli spogliatoi continuava ad offendere e minacciare con le stesse frasi il suddetto calciatore avversario fin quando sono stati definitivamente separati dai dirigenti della società”.
Nel proprio reclamo la Società A.S.D. AVC Vogherese 1919 fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, atteso che, a seguito dell’insorgere di una piccola disputa, al minuto 35° del secondo tempo, tra i calciatori delle panchine avversarie, gli altri compagni in campo intervenivano per sedare la lite. Tra questi vi era anche il De Toni.
A difesa la reclamante allega un filmato riproducente uno stralcio della partita tra A.V.C. Vogherese 1919 / A.C. Ardor Lazzate e contenente l’episodio che portava poi all’espulsione del De Toni e del Berberi.
La A.S.D. AVC Vogherese 1919 aggiunge inoltre: “come si evince dal video, entrambi i giocatori (De Toni e Berberi), pur scambiandosi vicendevolmente qualche epiteto (non certo di quelli riportati dall’arbitrio che – peraltro – ha stranamente annotato identiche frasi sia al nostro calciatore Andrea De Toni, sia che per il calciatore avversario Berberi Oltjan), non entravano mai in contatto fisico tra loro, anzi è solo il n.9 avversario Berberi Oltjan ad appoggiare la mano sullo sterno del nostro Portiere n.1 Andrea De Toni (in divisa verde) che non reagisce, e non tocca mai l’avversario”.
Ancora. Espone la reclamante che nel video allegato si denota come, dopo essersi riportato verso la propria porta, il De Toni avrebbe ricevuto un calcio dal giocatore avversario n. 11, Bertani Cristian. Il De Toni tuttavia non avrebbe risposto alla provocazione allontanandosi spontaneamente, senza l’intervento dei compagni di squadra. Infine la reclamante dichiara che, a seguito dell’espulsione, il De Toni, nonostante fosse sorpreso della decisione arbitrale, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara senza più venire a confronto col calciatore avversario n. 9, uscendo poi dal terreno di gioco senza essere scortato dai dirigenti della A.S.D. AVC Vogherese 1919.
Nel corso della audizione personale avanti a questa Corte d’Appello in data 17.3.2022 il Presidente della Società reclamante, sig. Cavaliere Oreste, e il calciatore De Toni Andrea, si sono riportati completamente al reclamo depositato e al video ivi allegato. Il De Toni ha riconosciuto come vi sia stato un diverbio con il calciatore n. 9 della squadra avversaria anche se le frasi riportate nel referto di gara non corrisponderebbero a quelle realmente pronunciate; aggiunge poi, il De Toni, di non aver spinto nessuno, né di essere stato accompagnato negli spogliatoi a seguito del provvedimento di espulsione.
Riservata la decisione in esito alla predetta audizione del Presidente della Società reclamante e del calciatore De Toni Andrea reclamante, rilevato, altresì, che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
OSSERVA
Al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta violenta del calciatore De Toni – fattispecie che ne ha determinato la squalifica per n. 3 giornate – questa Corte decideva, ex art. 61 comma 5 CGS, di acquisire il video dello spezzone di partita tra A.V.C. Vogherese 1919 e A.C. Ardor Lazzate riproducente gli episodi posti alla base della decisione del direttore di gara.
Nonostante il valore di prova privilegiata del referto arbitrale (ex art. 61 comma 1 CGS), dall’analisi del filmato de quo emerge in modo chiaro ed inconfutabile come sia, in effetti, avvenuto un diverbio tra i calciatori De Toni e Berberi, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso portiere della A.V.C. Vogherese 1919.
Quanto accaduto tra i due calciatori, tuttavia, non risulta mai sfociare nella condotta grave e violenta descritta dal referto del direttore di gara.
Risulta, altresì, dimostrato come, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, il De Toni si dirigeva spontaneamente verso gli spogliatoi, senza che il diverbio con il calciatore avversario proseguisse e senza necessità di essere scortato dai dirigenti della propria società.
La condotta del De Toni si attesta, pertanto, ad essere più correttamente descritta e valutata come un acceso alterco tra calciatori avversari che, per quanto da stigmatizzare e censurare, certamente non è idonea a giustificare la sanzione della squalifica di n. 3 (tre) giornate effettive.
Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Andrea De Toni a n. 1 (una) giornata.
Dispone la restituzione della tassa se versata.
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