C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società NUOVA SONDRIO CALCIO SSD a.r.l. – Campionato Promozione Gir. B GARA del 13.03.2022 tra A.C. LISSONE – NUOVA SONDRIO CALCIO SSD C.U. n. 55 del CRL datato 17.03.2022

Reclamo della società NUOVA SONDRIO CALCIO SSD a.r.l. – Campionato Promozione Gir. B

GARA del 13.03.2022 tra A.C. LISSONE – NUOVA SONDRIO CALCIO SSD  

C.U. n. 55 del CRL datato 17.03.2022

La società NUOVA SONDRIO CALCIO SSD a.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio giocatore Chulia Perez Fernando per un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario occorso durante la gara AC Lissone-Nuova Sondrio Calcio.

La società reclamante, producendo anche un video a supporto delle proprie deduzioni difensive, contesta specificatamente quanto indicato nel referto arbitrale fornendo una ricostruzione del fatto diversa rispetto a quella riportata nel documento ufficiale di gara.

In particolare la reclamante evidenzia che la condotta di gioco del proprio calciatore è caratterizzata da involontarietà e comunque non può assolutamente ritenersi violenta, risultando assente qualsiasi volontà di fare male all’avversario.

Inoltre la reclamante specifica che il giocatore espulso non calciava l’avversario da dietro con entrambe le gambe a livello dei polpacci, ma cercava di impattare la palla con il solo piede destro, tra l’altro non entrando in contatto con l’avversario; evidenzia infine che il giocatore avversario accentuava smodatamente gli effetti del presunto impatto.

In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima di una gara di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Preliminarmente, salvo il valore di prova privilegiata del referto arbitrale ex art. 61 comma 1 CGS, la Corte ritiene, ai sensi dell’art. 61 comma 5 CGS, di acquisire il video dello spezzone di partita tra Ac Lissone e Nuova Sondrio riproducente l’episodio che ha determinato l’irrogazione del provvedimento disciplinare, al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta violenta del calciatore Chulia Perez Fernando.

Dall’analisi del video prodotto ed acquisito emerge chiaramente che il calciatore Chulia Perez Fernando, dopo avere inseguito l’avversario, si lanciava letteralmente verso quest’ultimo in un contrasto “da dietro” senza possibilità di raggiungere il pallone, con modalità impetuosa, connotata da aggressività e ponendo a rischio l’incolumità del calciatore n.11 dell’AC Lissone.

Risultano prive di pregio le considerazioni della reclamante relative all’inesattezza di alcuni dettagli inseriti nel referto di gara in quanto, da una parte l’arbitro ha correttamente ravvisato nella condotta del Chulia Perez Fernando un grave fallo di gioco connotato da eccessiva aggressività e potenzialmente lesivo dell’integrità fisica dell’avversario, dall’altra parte, il G.S. ha correttamente inquadrato la fattispecie come condotta violenta riconducibile all’art. 38 del CGS, comminando la sanzione minima prevista dal Codice stesso.

Visto quanto precede, il reclamo non può trovare accoglimento e pertanto la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e osservato questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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