C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C. GARIBALDINA 1932 – Camp. 1° Categoria – Gir. N GARA del 6.03.2022 – A.C. GARIBALDINA 1932 – G.S.D. AFFORESE C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022
Reclamo della società A.C. GARIBALDINA 1932 – Camp. 1° Categoria – Gir. N
GARA del 6.03.2022 – A.C. GARIBALDINA 1932 - G.S.D. AFFORESE
C.U. n. 54 del CRL datato 10.03.2022
La società A.C. Garibaldina ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica per cinque giornate al proprio calciatore Alessandro Cicolella per essersi reso responsabile, al termine della gara in intestazione, di una serie di atti violenti nei confronti del calciatore avversario, Luca Salvatore Prencipe.
Nel referto arbitrale e nel successivo supplemento di rapporto, viene riferito di una rissa scaturita al termine della gara tra i giocatori Cicolella e Prencipe. Nello specifico, il Prencipe scagliava una borraccia contro l’avversario, che reagiva sferrandogli un pugno; la lite proseguiva sino all’intervento di tesserati di entrambe le squadre che provvedevano a separare i giocatori.
Nel proprio reclamo, tempestivamente proposto a questa Corte, la società Garibaldina fornisce una diversa ricostruzione dei fatti, chiarendo che l’intervento del Cicolella fosse motivato dalla volontà di sedare un diverbio tra alcuni giocatori. Il Cicolella avrebbe reagito solo a seguito di un colpo violento, ricevuto da un giocatore avversario, che gli provocava sanguinamento, limitandosi tuttavia ad alzare i toni, che non erano degenerati in uno scontro fisico anche “probabilmente” per l’intervento dei compagni di squadra e di dirigenti che lo trattenevano. Pertanto, secondo la società reclamante, il Cicolella non avrebbe posto in essere alcun atto violento.
Partendo da tale differente dinamica, proprio per la diversità di atteggiamenti tenuti dai due giocatori, Prencipe e Cicolella, la reclamante ritiene iniqua la squalifica impartita a quest’ultimo e ne chiede, pertanto, la riduzione.
Visto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Alessandro Cicolella abbia reagito al gesto sicuramente violento dell’avversario, con una serie di ulteriori atti altrettanto violenti, che si sono interrotti solo con l’intervento di terzi. Quanto accaduto trova poi conferma nelle successive precisazioni riportate dal Direttore di Gara nel supplemento di rapporto.
In ogni caso, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddire il contenuto del referto arbitrale, cosicché questa Corte non può che valutare il fatto secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita.
Quanto all’entità della sanzione, dal momento che il Direttore di gara ha valutato il comportamento posto in essere dal giocatore Cicolella come atto violento, la decisione del Giudice Sportivo si conforma al disposto dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che nel caso di condotta caratterizzata da una particolare gravità ascrivibile ad un calciatore prevede la squalifica per cinque giornate.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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