C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. CARDANO 91 – Calcio a 5, Categoria C1– Gir. C GARA del 11.03.2022 tra OROBICA FUTSAL URGNANO – A.C.D. CARDANO 91 C.U. n. 55 del CRL datato 17.03.2022

Reclamo della società A.C.D. CARDANO 91 – Calcio a 5, Categoria C1– Gir. C

GARA del 11.03.2022 tra OROBICA FUTSAL URGNANO – A.C.D. CARDANO 91

C.U. n. 55 del CRL datato 17.03.2022

La società A.C.D. CARDANO 91 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica per cinque giornate effettive al proprio calciatore Christian Marazzi per essersi reso responsabile di ripetute offese ed insulti nei confronti del direttore di gara nonché per essere entrato in contatto fisico con quest’ultimo dandogli due pacche sulla spalla a scopo derisorio.

In particolare, a seguito di proteste plateali, il calciatore veniva richiamato dal direttore di gara e, ponendosi davanti a quest’ultimo, dapprima lo offendeva con un grave epiteto e successivamente, alla notifica dell’espulsione, reiterava insulti e colpiva l’arbitro con due lievi pacche sulla spalla,  deridendolo e denigrandolo.

 Nel proprio reclamo, tempestivamente proposto, la società Cardano 91 sostiene: in primis che le proteste iniziali del Marazzi erano riconducibili ad un eccesso causato da un chiaro fallo di gioco subito dallo stesso giocatore e non fischiato dall’arbitro, in secundis che l’offesa di cui al referto (Mongoloide di merda) nei confronti del direttore di gara  non è configurabile come un pesante insulto ed in tertiis che l’aver dato una lieve pacca sulla spalla all’arbitro, seppur gesto da condannare, non è avvenuto con intento minaccioso.

Nelle proprie conclusioni la reclamante, pur disapprovando e deprecando la condotta complessivamente tenuta dal Marazzi, ritiene eccessiva la squalifica comminata al proprio calciatore e ne chiede pertanto la riduzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Christian Marazzi, dopo avere protestato, abbia dapprima offeso pesantemente il direttore di gara e successivamente, alla notifica dell’espulsione, sia entrato in contatto con quest’ultimo dandogli due lievi pacche sulla spalla a fini derisori e denigratori, reiterando inoltre irrisioni, scherni e insulti verso l’arbitro.

Peraltro le offese ed il contatto fisico come riportati nel referto di gara non risultano specificatamente contestati dalla reclamante che, deprecando giustamente le condotte del proprio calciatore, si limita ad interpretare la prima grave offesa (riportata sopra in narrativa) come un’espressione desueta e non gravemente offensiva.

Invero le condotte del calciatore risultano censurabili sotto diversi profili: anzitutto la prima offesa, con intento spregiativo, richiama caratteristiche riconducibili ad una nota sindrome e deve pertanto essere considerata, al contrario di quanto sostiene la reclamante, un’espressione ben più grave di un semplice insulto in virtù dell’allusione discriminatoria. Il calciatore entrava poi volontariamente in contatto con il direttore di gara dandogli due pacche sulla spalla per denigrarlo, configurando un’ulteriore e differente condotta, seppur non violenta, chiaramente oltraggiosa e gravemente irriguardosa. Rileva infine che i comportamenti sanzionabili posti in essere dal giocatore sono stati, appunto, più d’uno.

Quanto all’entità della sanzione, per i motivi sopra rappresentati, la decisione del Giudice Sportivo risulta correttamente quantificata in conformità ai dettati normativi del Codice di Giustizia Sportiva.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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