C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 – Camp. Prima Categoria – Gir. G GARA del 27.02.2022 tra A.S.D. SPORTING CLUB NAVE – A.S.D. CELLATICA C.U. n. 54 del C.R.L. datato 10.03.2022

Reclamo della società A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 – Camp. Prima Categoria – Gir. G

GARA del 27.02.2022 tra A.S.D. SPORTING CLUB NAVE – A.S.D. CELLATICA

C.U. n. 54 del C.R.L. datato 10.03.2022

La società A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di omologare il risultato della gara Sporting Club Nave - Cellatica: 0-1, lamentando un’erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa riguardante il “limite di partecipazione alla gara di calciatori in relazione all’età” di cui al Regolamento campionato di Prima categoria (inserito nel C.U. n°9 del C.R.L. del 27.08.2021, pagina 245 e ss., punto 3.1.5 A/3 lett.b), adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 bis delle N.O.I.F. e del C.U. LND n°1 del 01.07.2021.

Nei fatti, durante la gara indicata in epigrafe, risulta che al 14° minuto del secondo tempo la società Cellatica abbia sostituito il giocatore n° 10 (classe 1999) con il giocatore di riserva n°19 (classe 1994) ed il giocatore n°11 (classe 1992) con il giocatore di riserva n°16 (classe 2002).

La società reclamante evidenzia che nel momento in cui è stato sostituito il giocatore n°10 (classe 1999) con il giocatore n°19 (classe 1994) la società Cellatica violava la regola sopra menzionata in quanto non risultava presente in campo il numero minimo di “calciatori giovani” previsto dalla norma.

In particolare Sporting Club Nave, oltre a sostenere che il G.S. non si sia pronunciato su tutte le domande formulate dalla parte, fonda la propria impugnazione sia su un’errata interpretazione della norma da parte del Giudice di prime cure sia sull’assenza di riferimenti normativi inequivocabili da porre alla base della decisione e da applicare al caso di specie.

Infatti la società reclamante, richiamando una decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n.158/CGF del 19.01.2011 – gara tra Pol. Olympia Agnolese-Rimini), sottolinea che la presenza in campo del numero minimo di “calciatori giovani” previsto dalla norma deve sussistere per tutta la durata della gara, a prescindere dal lasso di tempo intercorrente con un’altra sostituzione che ristabilirebbe l’osservanza del precetto ed indipendentemente dal fatto che, tra le due sostituzioni, il gioco rimanga interrotto.

Argomenta inoltre la reclamante che, non esistendo nella sfera dilettantistica la procedura di sostituzioni per “slot”, è eziologicamente errato ritenere la regola sull’impiego dei giovani adempiuta in caso di sostituzioni definite contemporanee o contestuali in quanto non esistono riferimenti normativi al riguardo.

In conclusione, la reclamante chiede la sanzione della perdita della gara a carico dell’ASD Cellatica.

La resistente A.S.D. Cellatica, con memoria difensiva ritualmente depositata, solleva preliminarmente una presunta violazione dell’art. 76 C.G.S. che determinerebbe l’improcedibilità dell’appello e, nel merito, contesta integralmente e specificatamente le deduzioni e le argomentazioni della reclamante chiedendo principalmente di respingere il reclamo perché infondato, e per l’effetto, omologare il risultato della gara A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 - A.S.D. CELLATICA: 0-1; chiede in via istruttoria l’acquisizione del taccuino del direttore di gara, nonché l’audizione del Sig. Elio Lauricella e Luca Papa, rispettivamente Direttore Sportivo e Dirigente del CELLATICA. Con vittoria di spese legali.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, vista l’eccezione di improcedibilità sollevata da A.S.D. CELLATICA e le istanze istruttorie, verificati i documenti in atti,

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

con preannuncio di reclamo depositato in data 12.02.2022, in osservanza dei termini previsti dal C.G.S., la A.S.D. SPORTING NAVE 1966 ha richiesto copia dei documenti ufficiali su cui si fonda la pronuncia del G.S.

In data 14.02.2022 la Segreteria della Corte trasmetteva i documenti richiesti ed in data 19.02.2022, nei termini previsti dall’art. 76 comma 5 C.G.S., l’odierna reclamante depositava l’atto introduttivo del presente giudizio, non incorrendo pertanto in ipotesi di improcedibilità.

La Corte ritiene il reclamo maturo per la decisione allo stato degli atti, non ritenendo necessaria l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla resistente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS e considerata la costituzione della resistente

OSSERVA NEL MERITO:

il reclamo verte:

(i) sull’interpretazione delle norme riguardanti il “limite di partecipazione alla gara di calciatori in relazione all’età” di cui al Regolamento campionato di Prima categoria (inserito nel C.U. n°9 del C.R.L. del 27.08.2021, pagina 245 e ss., punto 3.1.5 A/3 lett.b), adottato dal C.R.L. ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 bis delle N.O.I.F. e del C.U. LND n°1 del 01.07.2021, che prevede l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive: numero 2 calciatori nati dal 01.01.1998 e numero 1 calciatore nato dal 01.01.1999.

(ii) sull’applicazione e sui risvolti operativi della medesima norma in caso di due sostituzioni eseguite durante un’unica interruzione di gioco, la cui prima sostituzione determina, seppur astrattamente, il mancato impiego del numero minimo di “calciatori giovani” mentre la seconda ristabilisce immediatamente e concretamente la corretta osservanza del precetto in esame.

Per una corretta esegesi a fini applicativi del Regolamento in esame, occorre preliminarmente soffermarsi sulla ratio della norma.

L’obbligo di schierare in campo per l’intera durata della gara un numero minimo di calciatori suddivisi in fasce di età trae origine dalla volontà Federale di concedere maggior spazio di gioco ai più giovani, per un corretto, costante e fisiologico “cambio generazionale”.

Il principio cardine della norma in esame è pertanto che i giovani individuati dal Regolamento debbano essere schierati in campo nelle prime squadre per giocare e accumulare dirette esperienze all’interno del rettangolo di gioco per tutto il tempo della gara. Pertanto, all’esito di un’unica interruzione di gioco richiesta esclusivamente per finalizzare una o più sostituzioni, il numero minimo di “calciatori giovani” schierati in campo deve sempre sussistere.

Tale premessa, nella sua estrema semplicità, permette già di individuare elementi dirimenti per la fattispecie in esame e, soprattutto, di distinguerla nettamente rispetto al caso vagliato dalla Corte di Giustizia Federale richiamato ed approfondito sia dalla società reclamante sia da quella resistente.

Infatti risulta chiaro che la fattispecie concreta sulla quale si basa la pronuncia della Corte di Giustizia Federale del 19.01.2011 si riferisca ad un caso in cui le due sostituzioni, nonostante il gioco sia rimasto interrotto, sono state eseguite in due frangenti distinti, separati e diversificati, a distanza di quattro minuti l’una dall’altra: ciò che rileva in tale contesto è che “l’interruzione” di cui si discorre non era solo quella richiesta e riferibile alle sostituzioni ma anche un’interruzione dovuta ad un evento di gioco (in particolare, un calcio di rigore) che nulla ha a che fare con il “break” chiesto per le sole sostituzioni.

Si può pertanto affermare che in quella circostanza, durante una precisa interruzione del gioco causata da un calcio di rigore e da un infortunio, siano state chieste due diverse “sub-interruzioni” per procedere a due distinte sostituzioni nell’arco di 4 minuti.

A conforto di quanto sopra, l’Alta Corte, nella decisione richiamata dalle parti, evidenzia proprio che: “…le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia d’età temporalmente successiva…omissis….questa prescrizione di modalità procedurale deve essere necessariamente interpretata (con esclusione della possibilità di giungere alla sanzione massima della perdita della gara a tavolino) nell’ambito complessivo della normativa anzidetta, sul numero minimo prescritto di “giovani” secondo fasce di età, quando il caso riguardi una pluralità di sostituzioni contestuali in un arco di tempo di gioco fermo, in modo da ristabilire le proporzioni minime previste, prima che sia ripreso il gioco. Soprattutto sono significative le circostanze in cui si è verificato il gioco fermo nella fattispecie in esame, come in appresso dettagliatamente specificato.”

Nel caso esaminato da questa Corte, al contrario, le due sostituzioni sono state eseguite nel medesimo frangente, durante un’unica procedura di interruzione, richiesta e finalizzata esclusivamente ad una doppia sostituzione.

A conferma di quanto appena esposto, dal supplemento di rapporto del direttore di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge inconfutabilmente che le sostituzioni sono state eseguite “contemporaneamente durante un’unica interruzione di gioco” al minuto 14° del secondo tempo.

Al di là della quantificazione temporale del tempo intercorso tra una sostituzione e l’altra (che, comunque, risulta sempre il 14° minuto del s.t.) ciò che rileva è proprio la simultaneità delle sostituzioni non in ragione del tempo impiegato dall’arbitro ad annotare i numeri dei giocatori sul taccuino ma in funzione della volontà di eseguire un doppio cambio durante un’unica interruzione di gara richiesta dalla squadra per perfezionare il doppio cambio stesso.

Nonostante, come correttamente afferma la reclamante, la procedura di sostituzioni c.d. “per slot” sia contemplata solo per il settore professionistico, essa risulta idonea, analogicamente, per definire il concetto di contemporaneità da applicare al caso in esame e per motivare l’ancoraggio normativo sul quale si è basata la decisione interpretativa del Giudice sportivo.

In particolare e, si ribadisce, solo per motivare congruamente i risvolti applicativi della normativa riguardante il “limite di partecipazione alla gara di calciatori in relazione all’età” in merito alla contemporaneità delle sostituzioni, la sopra menzionata procedura c.d. “per slot” utilizzata nella massima serie calcistica prevede che “ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara”.

Le “interruzioni di gara” richiamate nella norma non si riferiscono genericamente a condizioni di gioco fermo ma specificatamente a situazioni nelle quali il gioco viene interrotto proprio per chiedere una o più sostituzioni che, appunto, laddove siano più d’una devono considerarsi contestuali.

Dal referto di gara emerge che al minuto 14° la società Cellatica abbia chiesto un’unica interruzione di gioco per provvedere ad una doppia sostituzione, situazione analogicamente equiparabile all’utilizzo di “un solo slot” (melius, un’unica interruzione) per eseguire due cambi contemporanei.

In sintesi e conclusione, risulta infondata la contestazione della reclamante relativa al fatto che il G.S. non abbia aggiunto altra motivazione rispetto al “contestualmente” in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ciò che rileva non è il mero tempo impiegato per eseguire le sostituzioni ma piuttosto la volontà di procedere ad un doppio cambio durante un’unica interruzione di gioco, richiesta e finalizzata esclusivamente per perfezionare i cambi, all’esito dei quali non si è mai verificata una minor presenza di calciatori giovani in campo.

In considerazione di quanto sopra, la norma esaminata sull’utilizzo dei “calciatori giovani” non è stata violata dalla società resistente in quanto per tutto il tempo della gara risulta schierato in campo il numero minimo di “giovani” previsto dalla norma, indipendentemente dall’ordine di accesso materiale dei calciatori sul terreno di gioco all’atto delle due sostituzioni avvenute, tra l’altro, simultaneamente.

Per ultimo, salve le norme dell’ordinamento sportivo ed in considerazione della singolarità giuridico-interpretativa della questione, delle peculiari e specifiche osservazioni della ricorrente sull’applicazione operativa della norma esaminata ed, infine, dell’assenza di una temerarietà posta alla base dell’impugnazione, la domanda di condanna alle spese di lite avanzata dalla resistente non può trovare accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RIGETTA

Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata,

CONFERMA

L’omologazione del risultato Sporting Club Nave – Cellatica: 0-1.

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