C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – Reclamo della società ROZZANO CALCIO SRL SSD – Camp. Juniores Reg. – Gir. E GARA del 19.03.2022 – A.V.C. Vogherese 1919 – Rozzano Calcio SRL SSD C.U. n. 57 del C.R.L. – datato 25.3.2022
Reclamo della società ROZZANO CALCIO SRL SSD – Camp. Juniores Reg. – Gir. E
GARA del 19.03.2022 – A.V.C. Vogherese 1919 – Rozzano Calcio SRL SSD
C.U. n. 57 del C.R.L. – datato 25.3.2022
La società ROZZANO CALCIO SRL SSD proponeva reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia, che comminava la squalifica sino al 04.05.2022 ai propri tesserati, CRIPPA LUCA ARMANDO (allenatore) e PAVESI PAOLO (assistente arbitro), i quali a fine primo tempo tenevano un comportamento gravemente minaccioso e ripetutamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Per quanto concerne la posizione del Crippa Luca Armando, nel proprio reclamo la Società Rozzano Calcio afferma che a fine primo tempo lo stesso allenatore vedeva il direttore di gara parlare con alcune persone ed, entrando nello spogliatoio, sbatteva la porta in modo violento, a causa dell’andamento della gara. La reclamante afferma poi che prima della ripresa del secondo tempo veniva comunicato al Crippa il provvedimento di espulsione per aver sbattuto la porta. Solo in quel momento il Crippa si sarebbe rivolto all’arbitro con tono di voce alterato chiedendo giustificazioni in merito all’espulsione.
Per quanto concerne la posizione del Pavesi Paolo, nel proprio reclamo la Società Rozzano Calcio afferma che, il dirigente avrebbe rivolto la parola al direttore di gara in modo cordiale solo a fine partita senza avere un comportamento minaccioso e irriguardoso nei suoi confronti, adducendo che l’agire dell’arbitro fosse stato condizionato dagli spiacevoli eventi accaduti nel corso di una precedente gara del 26.02.2022.
La Società reclamante afferma, quindi, che le squalifiche ai propri tesserati siano sproporzionate, richiedendone la riduzione o annullamento.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Dal referto arbitrale – accompagnato da supplemento di rapporto – che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro che la condotta tenuta nei confronti del direttore di gara da parte dell’allenatore, Crippa Luca Armando, e dell’assistente arbitro, Pavesi Paolo, non possa essere minimizzata nei termini di cui al reclamo depositato.
Nello specifico, riferisce il direttore di gara che, a fine primo tempo, il Pavesi intratteneva con lui un dialogo fino a giungere nei pressi degli spogliatoi. Tale dialogo assumeva infine toni di protesta. Nel mentre sopraggiungeva il Crippa che, a seguito di una risposta data al direttore di gara al Pavesi, come gesto di stizza sbatteva la porta. L’arbitro comunicava poi al Pavesi che il Crippa doveva considerarsi espulso.
Poco dopo il Crippa entrava nello spogliatoio del direttore di gara senza chiedere permesso ed inveendo contro lo stesso a distanza ravvicinata, senza l’utilizzo di sistemi di protezione individuale quali la mascherina e dicendo: “Io adesso ti faccio fare una figura di merda davanti a tutti, stai attento”.
Per allontanare il Crippa intervenivano anche i dirigenti della società Vogherese. A quel punto si creava un parapiglia e, nel mentre, il Pavesi entrava nello spogliatoio del direttore di gara senza chiedere il permesso.
Il direttore di gara faceva presente allo stesso Pavesi l’inopportuno e non autorizzato ingresso nel proprio spogliatoio, tuttavia quest’ultimo non recepiva l’invito ad uscire e proseguiva con le proprie rimostranze.
Dopo reiterati avvisi il direttore di gare riusciva ad allontanare il Pavesi dal proprio spogliatoio.
A questo punto il Crippa si dirigeva ancora verso il direttore di gara (mentre lo stesso si trovava nell’anti-spogliatoio) con un cellulare in mano e con tono minaccioso, con il fine di registrare un video, obbligando l’arbitro ad indietreggiare sino a giungere sul terreno di gioco. In supporto del direttore di gara intervenivano, ancora una volta, dei dirigenti della società Vogherese.
Solo a quel punto il direttore di gara riusciva a rientrare nello spogliatoio e informava subito dell’accaduto il proprio Presidente di Sezione, avvertendolo che erano state chiamate le forze dell’ordine e se fosse opportuno riprendere la gara.
Posto quanto sopra, a prescindere dal valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto.
Dal referto di gara risulta, pertanto, evidente che la condotta tenuta dal Crippa e dal Pavesi nei confronti del direttore di gara sia stata sicuramente irriguardosa e a tratti addirittura minacciosa, come tale punibile ai sensi dell’art. 36 CGS.
Pertanto le sanzioni sino al 04.05.2022 comminate ai sig.ri Crippa Luca Armando e Pavesi Paolo si attestano nei termini previsti dal CGS.
Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, le decisioni del G.S. devono essere integralmente confermate.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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