C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – Reclamo della società F.C. CASTELLEONE – Campionato Allievi Under 18 regionali – Gir. D GARA del 20.03.2022 – FC Castelleone – USD Viscontini C.U. n. 57 del CRL datato 25.03.2022

Reclamo della società F.C. CASTELLEONE  – Campionato Allievi Under 18 regionali – Gir. D

GARA del 20.03.2022 – FC Castelleone – USD Viscontini

C.U. n. 57 del CRL datato 25.03.2022

La società F.C. CASTELLEONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la sanzione della perdita della gara disputata in data 20.03.2022 contro USD Viscontini, con il punteggio di 0 – 3. La predetta sanzione veniva irrogata in ragione della partecipazione alla gara di due calciatori nati nell’anno 2006, in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Campionato – pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2021 - il quale prevede che possano prendere parte alle gare i “calciatori che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 17°, ovvero nati nel 2004. Qualora fosse necessario, possono partecipare alla categoria Under 18 coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno ovvero nati nel 2005, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori”.

Posto quanto sopra, in applicazione dell’art. 10 CGS, il Giudice Sportivo comminava la sanzione della perdita della gara alla società Castelleone con il risultato di 0 – 3 e contestualmente irrogava la sanzione dell’inibizione nei confronti del Dirigente sig. Rognoni Umberto fino alla data del 20.04.2022.

Nel proprio Reclamo, F.C. Castelleone chiedeva l’omologazione della gara con il punteggio conseguito nei tempi regolamentari (FC Castelleone 2 – 1 USD Viscontini) e il contestuale annullamento dell’inibizione del Dirigente Sig. Rognoni Umberto. La reclamante sottolineava infatti che con Comunicato n. 54 del 10.03.2022 – prodotto in sede di reclamo – il CRL aveva concesso una deroga al Regolamento e concesso un’autorizzazione all’utilizzazione di 2 calciatori nati nel 2006 nel Campionato Allievi Under 18.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Posto che il Regolamento del Campionato Allievi Under 18, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2021, prevede effettivamente la partecipazione alle gare di campionato di atleti nati nell’anno 2004 e 2005 – per questi ultimi limitatamente al numero massimo di 15, è pur vero che il CRL ha la possibilità, qualora ricorrano le specifiche condizioni esplicitate nel medesimo Regolamento, di consentire delle regole all’anzidetta previsione.

Con Comunicato n. 54 del 10.03.2022, il CRL, ha specificamente stabilito che “la Società FC CASTELLEONE è autorizzata ad utilizzare 2 calciatori nati nel 2006 nel Campionato Allievi “Under 18”.

Invero, dunque, l’utilizzazione da parte di FC Castelleone dei due calciatori nati nel 2006 nel corso della gara del 20.03.2022 rappresenta l’esercizio della deroga concessa dal CRL alla reclamante.

Non può neppure essere ravvisata alcuna irregolarità nell’operato del Dirigente Sig. Rognoni Umberto.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo proposto da F.C. Castelleone e conseguentemente:

a) dispone la riforma della decisione del Giudice Sportivo del 20.03.2022 ed omologa il risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari con il punteggio di FC Castelleone 2 – 1 USD Viscontini;

b) dispone l’annullamento dell’inibizione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. Rognoni Umberto;

c) dispone la restituzione della tassa se versata.

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