C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.P.D. LA LOCOMOTIVA – Camp. 2^ Categoria – Gir. P GARA del 27.3.2022 U.S.D. CASONI BORGHETTO – A.P.D. LA LOCOMOTIVA C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 01.04.2022
Reclamo della società A.P.D. LA LOCOMOTIVA – Camp. 2^ Categoria – Gir. P
GARA del 27.3.2022 U.S.D. CASONI BORGHETTO – A.P.D. LA LOCOMOTIVA
C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 01.04.2022
La società A.P.D. LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Lodi che ha comminato la squalifica sino al 31.5.2022 al calciatore Audino Nicholas, tesserato per il sodalizio reclamante.
La decisione impugnata addebita al tesserato di avere bruscamente “strattonato” il Direttore di gara “assestandogli nel contempo una brusca spallata”, nonché di avere, al termine della gara seguito l’Arbitro mentre costui stava abbandonando l’impianto sportivo, “redarguendolo ed insultandolo”.
La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti come descritti nella decisione impugnata, attribuendo ad una dinamica del tutto fortuita e maldestra l’involontario contatto tra il calciatore e l’Ufficiale di gara. Nega recisamente che nel colloquio successivo al termine dell’incontro il calciatore si sia rivolto all’Arbitro con insulti.
Chiede pertanto l’annullamento integrale della sanzione inibitoria inflitta dal Giudice Sportivo.
Sentiti nel corso della riunione di questa Corte del 14 aprile 2022, il Presidente e la Consigliera della Società reclamante hanno confermato la ricostruzione dei fatti come esposta nel reclamo, negando qualsiasi intenzionalità nel contatto fisico tra calciatore ed Arbitro, e comunque ribadendo che non sono state poste in essere da parte del proprio tesserato condotte ingiuriose e men che meno strattoni nei confronti del Direttore di gara. Per ciò che concerne il colloquio intercorso dopo l’uscita dell’Arbitro dall’impianto, si sarebbe trattato di una semplice richiesta di spiegazioni, atteso che sul terreno di gioco l’Arbitro non aveva notificato con il cartellino rosso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Nicholas Audino, il cui nominativo risultava invece tra i giocatori espulsi nel modulo restituito ad entrambe le Società al termine della gara.
Ciò premesso e ritenuto, questa Corte
OSSERVA
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata nell’ambito della giustizia sportiva, con la conseguenza che, in mancanza di prova indiscutibilmente contraria, i Giudici Sportivi, tanto di primo grado come di appello, sono tenuti a fondare la propria decisione sulla base delle risultanze emergenti dall’anzidetto documento ufficiale. Fatta questa premessa, occorre però in primo luogo rilevare come, benchè la sanzione impugnata sia stata adottata anche in ragione di “strattoni” che sarebbero stati posti in essere in danno dell’Arbitro, tale condotta non figuri affatto nello stesso rapporto arbitrale, dovendo dunque, proprio in ragione dell’anzidetto valore probatorio del documento, essere esclusa.
Quanto alla “spallata” che ha invece certamente attinto il Direttore di gara -la circostanza è incontestata dalla stessa reclamante- si constata come certamente il contatto sia avvenuto da tergo, per ciò che concerne la persona dell’Arbitro, che infatti riferisce che in seguito a ciò fu costretto ad “avanzare” di 3 o 4 passi.
Ne consegue che, secondo il criterio del “più probabile che non” che incontestabilmente governa il soddisfacimento degli standard probatori nel processo sportivo (per tutte: Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012), appare più che plausibile che il Direttore di gara non possa avere percepito l’intenzionalità o meno del contatto, determinatosi con una persona che gli proveniva da dietro.
In effetti lo stesso referto arbitrale -che pure attribuisce intenzionalità all’azione- riferisce di una brusca spinta che, se da una parte è compatibile anche con un evento accidentale, dall’altra parte esclude che si sia trattato di un gesto violento finalizzato ad arrecare una lesione fisica alla persona del Direttore di gara, apparendo quindi il fatto maggiormente compatibile con un gesto gravemente irriguardoso nei confronti dell’Arbitro.
Per ciò che concerne infine le frasi, di contenuto certamente ingiurioso, proferite dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro, riemerge nella valutazione degli elementi di prova il valore privilegiato che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto ufficiale; con la conseguenza che, nonostante le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Consigliera della Società che riferisce di essere stata presente al colloquio, questa Corte non può che ritenerle provate nella loro essenza. In conclusione, ritiene questa Corte di poter inquadrare le condotte ascritte al calciatore Nicholas Audino nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (“condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”), ritenendosi dunque adeguata la sanzione minima ivi prevista, ossia la squalifica per quattro giornate effettive.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore AUDINO Nicholas a n. 4 (quattro) giornate.
Dispone la restituzione della tassa se versata.
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