C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società G.S. MOCCHETTI S.V.O. – Camp. 2^ Categoria Legnano – Gir. N GARA del 3.4.2022 tra A.S.D. GORLA MINORE – G.S. MOCCHETTI S.V.O. C.U. n. 36 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 07.04.2022

Reclamo della società G.S. MOCCHETTI S.V.O. – Camp. 2^ Categoria Legnano – Gir. N

GARA del 3.4.2022 tra A.S.D. GORLA MINORE – G.S. MOCCHETTI S.V.O.

C.U. n. 36 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 07.04.2022

La società G.S. MOCCHETTI S.V.O. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Distrettuale di Legnano che ha comminato la squalifica per tre gare al calciatore Caldiroli Nicholas, tesserato per il sodalizio reclamante.

La decisione impugnata addebita al tesserato la consumazione di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, per cui, in forza di quanto dispone l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, la durata della sanzione si attesta sul minimo edittale.

Purtuttavia, la reclamante contesta la ricostruzione della dinamica del fatto, escludendo che il contrasto, peraltro reciproco, tra il calciatore Caldiroli Nicholas ed il suo avversario si sia concretizzato in gesti violenti.

In effetti già nella descrizione dell’accaduto riportata nel rapporto di gara l’Arbitro riferisce che l’azione posta in essere da Nicholas Caldiroli sarebbe consistita nel colpire l’avversario “con un pugno alla gamba” “senza procurare dolore”.

Nel supplemento di rapporto che il Direttore di gara ha inoltrato a questa Corte si specifica che i due avversari, scambiatisi le reciproche scorrettezze “non provavano dolore”.

Ora, se è di immediata comprensione che l’Arbitro non possa avere percepito l’intensità o meno del dolore fisico che i due giocatori possano avere provato in conseguenza dei reciproci contatti, è invero dirimente la reiterata descrizione che degli stessi fornisce il Direttore di gara: non può che essersi trattato, all’evidenza, di reciproche scorrettezze, incapaci di arrecare dolore.

Il che esclude la sussistenza stessa della connotazione di violenza intesa come “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”.

La decisione del Giudice Sportivo deve quindi essere modificata, nel senso propugnato dalla Società reclamante, difettandone il presupposto di fatto, ossia la consumazione di una condotta violenta di un calciatore nei confronti di un altro.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore CALDIROLI Nicholas a n. 1 (una) giornata.

Dispone la restituzione della tassa se versata.

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