C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CONCORDIA – Allievi Prov. U.18 – Gir. B Gara del 20.03.2022, A.S.D. Pol.Concordia – A.S.D. Pol.Sant’Alessandro C.U. n. 34 del 25.03.2022 – Delegazione Provinciale di Pavia.

Reclamo della società A.S.D. CONCORDIA -  Allievi Prov. U.18 – Gir. B Gara del 20.03.2022, A.S.D. Pol.Concordia – A.S.D. Pol.Sant’Alessandro C.U. n. 34 del 25.03.2022 – Delegazione Provinciale di Pavia.

La società A.S.D. CONCORDIA ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe,con la quale il G.S. territoriale ha comminato alla società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, l’ammenda alla società pari ad € 40,00 e l’inibizione sino al 04.04.2022 nei confronti del Dirigente Accompagnatore della società, PODDA Giancarlo.

Più in particolare, il G.S. territoriale, rilevata la violazione delle disposizioni sull’impiego dei calciatori per la Categoria Allievi U. 18, così come pubblicate sul C.U. n. 1, F.I.G.C. – S.G.S. (Settore Giovanile e Scolastico), dell’1/07/2021 – Stagione Sportiva 2021-2022 (pag. 18), per avere la A.S.D. CONCORDIA iscritto in distinta e schierato da inizio gara il calciatore BARBIERI Tommaso, nato il 27.11.2006, ha ritenuto la gara svolta in modo irregolare, non avendo il predetto calciatore titolo a prendervi parte, essendo di età non consentita per la categoria, e ha applicato di conseguenza le sanzioni previste dagli artt. 4, 10, co. 1 e 6, e 65 del CGS.

Avverso la predetta decisione, la ricorrente si oppone con articolato reclamo in cui offre una diversa interpretazione delle norme in commento, che renderebbe legittimo l’utilizzo nel campionato Allievi U. 18 di calciatori nati nell’anno 2006, purché abbiano compiuto i 15 anni di età alla data di disputa dell’incontro. Più in particolare, ad avviso della reclamante, il G.S. avrebbe errato nel dare applicazione alla normativa sopra richiamata, in quanto la stessa sarebbe derogata dalle diverse disposizioni adottate dal Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C. e dalla Delegazione Provinciale di Pavia, ed in particolare da quanto riportato nel C.U. n. 2 del C.R.L. Lombardia dell’08.07.2021, e nel C.U. n. 2, Delegazione Provinciale di Pavia n. 08.07.2021.

Tali disposizioni, aventi carattere speciale e quindi – a detta della ricorrente – derogatorio rispetto alla normativa nazionale, ammetterebbero l’utilizzo indistinto nel campionato Allievi Under 18 di qualsiasi calciatore nato dal 1° gennaio 2004 e che comunque, alla data della gara, abbia compiuto il 15° anno di età. Ne conseguirebbe  che il riferimento compiuto dalle predette disposizioni, al pari di quella nazionale, al limite di n. 5 calciatori schierabili, ove nati nell’anno 2005, avrebbe valenza alternativa e non esplicativa della normativa primaria, non potendo quindi avere effetto sulla norma generale, che non prevede limitazioni sull’anno di nascita. Con ampie argomentazioni di carattere interpretativo, la ricorrente aggiunge altresì –documentando le circostanze – che in altre partite del medesimo campionato, altre società avrebbero schierato calciatori egualmente nati nell’anno 2006, senza incappare in alcuna sanzione, con ciò assumendo che vi siano profili di contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento nella decisione del Giudice Territoriale. Conclude chiedendo la revoca delle sanzioni e l’omologazione del risultato ottenuto sul campo. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Al fine di poter compiutamente vagliare la spinosa questione interpretativa posta all’attenzione di questa Corte, occorre richiamare, in primo luogo, la normativa emanata a livello nazionale e applicata dal Giudice Territoriale, riportata nel C.U. n. 1 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.) dell’1/07/2021, a valere per la Stagione Sportiva 2021/2022, attualmente in corso e qui in rilievo. Più in particolare, la normativa nazionale (pag. 18) chiarisce che il campionato Allievi U. 18 è stato istituito per la precipua necessità, determinata dalla pandemia da Covid-19, di “offrire l’opportunità di continuare a svolgere attività di settore giovanile ai calciatori della classe 2004”. Per questi motivi, la fascia di età della categoria Allievi veniva ampliata e disciplinata nei termini che si riportano in forma integrale (pag. 18): “Under 18 – Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori”. La norma in questione non lascia adito a dubbi, poiché, fissando un preciso riferimento temporale al 31.12.2020, esplicita come la categoria Under 18 sia riservata a calciatori nati nell’anno 2004 (gli unici che a quella data possono aver compiuto il 16° anno di età), chiarendo altresì che l’utilizzo di calciatori più giovani, nati nel 2005, è limitato allo stretto “necessario” e per un massimo di 5 calciatori. Sempre nel comunicato (pag. 18), è riportata altresì una “tabella riepilogativa” che illustra in modo assai chiaro le fasce di età ammesse per ciascuna competizione della categoria Allievi. Da notare che con riferimento alla categoria Under 18 sono ricompresi solo calciatori nati nel 2004 e 2005 (questi ultimi nel numero massimo di 5).Tali disposizioni sono state poi riprese dalla normativa territoriale, richiamata anche dalla ricorrente, che nell’istituire a livello regionale i campionati Under 18, ha indicato come “alle gare del Campionato Regionale Under 18 possano partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, ovvero nati nel 2005, questi ultimi limitatamente ad un numero massimo di 5 giocatori” (cfr. C.U. C.R.L. Lombardia n. 2 dell’8/07/2021 – negli stessi termini C.U. Delegazione Provinciale di Pavia, n. 2 dell’8/07/2021). Tutto ciò premesso, esaminate le rispettive disposizioni emanate a livello nazionale e territoriale, considerate la ratio ispiratrice dell’istituzione del campionato Allievo U. 18 e la non felice formulazione normativa adottata a livello territoriale, questa Corte ritiene di non poter concordare con l’opzione interpretativa offerta dalla ricorrente, in quanto contraria tanto al significato letterale della norma, ove complessivamente considerata, quanto alla logica sistematica sottostante. Questa Corte, detto altrimenti, non ritiene che la normativa territoriale costituisca deroga – o altrimenti, disposizione speciale – rispetto a quella emanata a livello nazionale, quanto piuttosto sia da considerare una parafrasi, pur se meno perspicua, della disposizione F.I.G.C. In primo luogo, non pare decisivo il significato da attribuire alla locuzione “ovvero”, su cui si è soffermata la ricorrente, in quanto il corretto significato tanto della disposizione primaria (“calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che comunque  abbiano compiuto il 15° anno di età”), quanto di quella subordinata (“ovvero nati nel 2005, questi ultimi limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori”), non può che essere determinato mediante una lettura congiunta di entrambe le due proposizioni, che ne chiarisca il contenuto in modo coerente tra loro. In breve, il riferimento compiuto anche a livello territoriale al limite di n. 5 giocatori nati espressamente nell’anno 2005, compiuto per definire i limiti di età per la partecipazione al campionato Allievi U. 18, non può che rappresentare l’unica eccezione consentita rispetto alla riserva espressa nei confronti dei calciatori nati nell’anno 2004. Accedendo alla diversa opzione, sostenuta dalla ricorrente, si arriverebbe al risultato paradossale di ammettere alla categoria un numero indiscriminato di giocatori nati nel 2006, purché abbiano compiuto i 15 anni di età, finanche 11 giocatori in campo nonché gli altri componenti della panchina, impedendo invece – in modo illogico e incoerente – la partecipazione di un numero superiore a 5 di calciatori nati nell’anno 2005, così come esplicitato nella disposizione del C.R.L. Lombardia.

Questa Corte, per vero, ha già avuto modo di pronunciarsi su una – diversa – questione in materia di c.d. “fuori quota” (reclami Asd Fontanella e altri), relativa tuttavia alla opposta tematica dell’utilizzo di giocatori “fuori età” per la categoria, rispetto ai quali le eccezioni previste svolgono la chiara funzione di ammettere, in via di eccezione, calciatori di età più elevata (e quindi dotati – si presume – di maggiori esperienza e qualità fisiche), purché rientranti nei limiti massimi previsti dalla normativa di settore.

Nel caso di specie, il tema è un altro. Come, infatti, rende esplicito la stessa F.I.G.C. nel comunicato n. 1 dell’1/7/2021, il campionato Allievi U. 18 nasce con il precipuo scopo di consentire ai calciatori nati  nell’anno 2004 di poter giocare una ulteriore stagione all’interno del settore giovanile, per contrastare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, che hanno – nella sostanza – fatto perdere quasi due anni di gioco ed esperienza ai giovani calciatori. Questa finalità viene esplicitata anche all’interno dei comunicati territoriali, ad esempio si veda il C.U. n. 2 dell’8/07/2021 del C.R.L. Lombardia, dove a pag. 32/2 si richiama il C.U. n. 12 LND, riguardante la “Istituzione Campionato Regionale/Provinciale Under 18”, al cui interno vengono richiamate le medesime finalità di tutela e supporto dei calciatori nati nel 2004, ed in particolare: “l’interruzione dell’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004” e che ha reso “necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell’attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale”. Pertanto, è proprio su queste basi che, ad avviso di questa Corte, si è inteso riservare il campionato Allievi Under 18 ai soli calciatori della fascia 2004, ammettendo in via di stretta eccezione l’utilizzo di calciatori più giovani, e quindi di altra fascia di età, per un numero massimo di 5, e comunque nati nell’anno 2005. Questo limite particolarmente stringente, esplicitato a livello nazionale, non è stato affatto derogato dalla normativa territoriale, che ha puntualmente richiamato, a sua volta, il limite del numero massimo di 5 giocatori nati nell’anno 2005, facendo quindi propri, pur con una diversa formulazione letterale, la stessa ratio e gli stessi limiti adottati a livello nazionale. Su queste basi, a nulla può valere – nel merito – la circostanza che in altre partite altre società abbiano schierato altri giocatori nati nell’anno 2006 senza incorrere in sanzioni, poiché ciò non può trasformare o modificare il significato della normativa in esame e può al più valere nella prospettiva della buona fede della ricorrente e deisuoi esponenti, il cui rilievo viene di seguito esplicitato. Quanto, infatti, alla sanzione sportiva della perdita della gara, gli stessi comunicati del C.R.L. Lombardia e della Delegazione Provinciale di Pavia esplicitano che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”. Ciò, oltre a confermare il particolare rigore con cui si è inteso riservare il campionato Allievi Under 18 ad una determinata fascia di età, rende corretta e non emendabile la decisione del G.S., posto che la partecipazione all’incontro di calciatore nato nell’anno 2006 deve ritenersi non conforme alle predette disposizioni, determinando così la sanzione della perdita della gara. Di converso, la non perspicua formulazione della normativa territoriale e il legittimo affidamento che può essere stato, ragionevolmente, indotto dalla constatazione che anche in altri incontri sono stati schierati calciatori nati nell’anno 2006, senza che ciò comportasse alcun rilievo da parte del Giudice territoriale, rendono, ad avviso di questa Corte, non giustificate le sanzioni dell’ammenda a carico della società e dell’inibizione a carico del Dirigente, sig. PODDA Giancarlo. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato nel merito, mentre devono essere annullate, per comportamento ritenuto incolpevole, la sanzione dell’ammenda e quella dell’inibizione a carico del dirigente della società.

Tutto ciò premesso e considerato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

                                                           RIGETTA

il reclamo proposto dalla A.S.D. CONCORDIA nel merito, confermando l’omologazione dell’incontro in epigrafe con il risultato di 0-3. Contestualmente, questa Corte ANNULLA

le sanzioni dell’ammenda pari ad € 40,00 comminata a carico della società A.S.D. Concordia e dell’inibizione a carico del sig. PODDA Giancarlo, Dirigente accompagnatore. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata

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