C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/04/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. RAPID UNITED – Camp. 2°Categoria – Gir. K Gara del 03.04.2022, S.S. LEONCELLI A.S.D. – A.S.D. RAPID UNITED C.U. n. 42 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 07.04.2022

Reclamo della società A.S.D. RAPID UNITED -  Camp. 2°Categoria – Gir. K Gara del 03.04.2022, S.S. LEONCELLI A.S.D. - A.S.D. RAPID UNITED C.U. n. 42 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 07.04.2022

La società Rapid United A.s.d. ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. comminava la squalifica di n. 4 gare nei confronti del calciatore LAMPO MASSIMILIANO, per avere, a fine gara, provocato i calciatori avversari e dopo essersi recato sotto la tribuna, avere fatto gesti scurrili e urlato frasi gravemente offensive nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.

Avverso la predetta decisione, la ricorrente osserva nel reclamo ritualmente proposto che i comportamenti del calciatore, asseritamente mai trasecolati in atteggiamenti scurrili o frasi offensive nei confronti dei calciatori o dei tifosi avversari, andrebbero più correttamente inseriti nel contesto sportivo ed emotivo della partita indicata in epigrafe, in quanto particolarmente importante per la classifica e per il campionato.

A detta della ricorrente, invero, il tesserato a fine partita si sarebbe semplicemente recato sì vicino alla tribuna, ma solo per festeggiare la vittoria con i propri compagni di squadra e con i tifosi. In quel contesto, la ricorrente non nega che il tesserato abbia potuto tenere un comportamento irriguardoso, ma questo non sarebbe trasecolato in frasi offensive o altri gesti descritti nella delibera del G.S.

A supporto del proprio reclamo, la ricorrente allega anche video raffigurante i momenti appena successivi al termine dell’incontro, chiedendone l’acquisizione, in quanto attestante il clima tranquillo di quei minuti e pertanto incompatibile con i fatti alla base della squalifica.

In data 11 aprile 2022 perveniva all’attenzione di questa Corte dichiarazione scritta dell’Ufficiale di gara, il quale confermava il contenuto del referto di gara e in particolare confermava gli atteggiamenti irrispettosi e irriguardosi nei confronti dei giocatori e dei sostenitori avversari da parte del calciatore Lampo Massimiliano.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Preliminarmente questa Corte rileva che il video prodotto dalla ricorrente in allegato al reclamo, il cui contenuto non sarebbe comunque rilevante ai fini della decisione, non può ritenersi qui utilizzabile.

Ai sensi dell’art. 61, co. 3 e 6, CGS, infatti, la facoltà di acquisizione di filmati attestanti lo svolgimento dei fatti è consentita, nei campionati della LND, per i soli fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressioni blasfeme, circostanze pacificamente non ravvisabili nel caso di specie.

Ciò premesso, va ricordato che ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Su queste basi, il referto di gara e il supplemento reso dall’arbitro sono chiari ed univoci nel rappresentare che al termine dell’incontro il giocatore Lampo Massimiliano assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori e dei tifosi avversari, compiendo gesti scurrili e proferendo frasi offensive nei confronti del pubblico.

Il reclamo della ricorrente nulla offre per contestare i fatti riportati dall’Ufficiale di gara, ammettendo per certi versi che da parte del calciatore vi siano stati atteggiamenti definiti irriguardosi, ma al contempo minimizzandone il contenuto e il significato poiché asseritamente giustificati dall’euforia e dal contesto di esultanza della fase immediatamente successiva alla gara.

Ad avviso di questa Corte, atteggiamenti, gesti e frasi offensive così come rappresentate nel referto di gara, che si devono intendere provate nel procedimento, non sono accettabili in alcun contesto e configurano condotta gravemente antisportiva per la quale la sanzione comminata dal G.S. appare congrua.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto dalla RAPID UNITED A.s.d.

Dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it