C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 05/05/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022

Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A

GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B

C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022

La società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA proponeva reclamo in data 16.04.2022 avverso la decisione del G.S. che comminava:

- la squalifica per due gare effettive a carico del proprio giocare MOTTA LUCA;

- la squalifica per una gara effettiva a carico del proprio giocare MORFU DANIELE;

- la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio giocare ARRIGONI NICOLAS, per avere tenuto quest’ultimo, a fine gara, un comportamento gravemente e reiteratamente scorretto, irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro. Sanzione aggravata dal ruolo di capitano.

La reclamante non fornisce alcuna differente ricostruzione dei fatti, limitandosi a contestare l’eccessività dei provvedimenti del G.S

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Quanto alla posizione dei calciatori MOTTA LUCA e MORFU DANIELE, questa Corte Sportiva d’Appello rileva come i provvedimenti disciplinari comminati dal G.S. nei confronti dei medesimi rientrino nei limiti indicati dall’art. 137, comma 3, lettera A) del CGS. Pertanto le sanzioni di due gare per Motta e di una gara per Morfu non sono impugnabili ed il reclamo relativo alle medesime deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore ARRIGONI NICOLAS, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile come il calciatore – peraltro capitano della squadra – abbia tenuto un comportamento gravemente scorretto, irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.

Nel reclamo, la ricorrente non offre alcun elemento che possa contraddire o superare quanto riportato nel referto dall’Ufficiale di gara.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

 il reclamo inammissibile relativamente alle posizioni di Morfu Daniele e Motta Luca;

RIGETTA

il reclamo relativamente alla posizione di Arrigoni Nicolas;

dispone l’addebito della tassa se versata.

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