C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società GS RONDO’ DINAMO – Camp. Giovanissimi Provinciali U14 – Gir. A GARA del 30.04.2022 tra GS RONDO’ DINAMO – CIMIANO CALCIO SSD ARL C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Milano datato 02.05.2022

Reclamo società GS RONDO’ DINAMO – Camp. Giovanissimi Provinciali U14 – Gir. A

GARA del 30.04.2022 tra GS RONDO’ DINAMO – CIMIANO CALCIO SSD ARL

C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Milano datato 02.05.2022

 

La società GS RONDO’ DINAMO ha proposto reclamo in data 05.05.2022 avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato della gara del 30.04.2022 con il punteggio di GS Rondò Dinamo 0 – 4 Cimiano Calcio S.S.D. arl.

La reclamante nello specifico sostiene che nel corso della gara oggetto del reclamo, Cimiano Calcio avrebbe effettuato la sostituzione del giocatore n. 4 Modugno Gabriele con il n. 14, Cavoto Christian al minuto 11 del secondo tempo, senza segnalarla al Direttore di gara. La reclamante evidenzia di aver notiziato l’arbitro della predetta sostituzione al termine della gara, mostrando altresì le fotografie del giocatore in campo. Nel rapporto di fine gara e nel referto, tuttavia, la predetta sostituzione non è stata annotata.

In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento della gara e la conseguente non omologazione del risultato, disponendo la vittoria a tavolino in favore della reclamante

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

  • che la gara del 30.04.2022 tra GS RONDO’ DINAMO – CIMIANO CALCIO SSD ARL rientra tra le ultime quattro giornate di gara del campionato Under 14 Provinciali;
  • che la società reclamante ha presentato preannuncio di reclamo in data 02.05.2022 alle ore 23:38 avverso la sanzione pubblicata n. 39 della Delegazione Provinciale di Milano datato 02.05.2022  (relativa alla gara di campionato della categoria Under 14 Provinciali del 30.04.2022 tra GS RONDO’ DINAMO e CIMIANO CALCIO SSD ARL), chiedendo la copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia del G.S.;
  • che in data 03.05.2022 alle ore 15.04 la società GS RONDO’ DINAMO depositava il proprio reclamo.
  • che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente  “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” stabilisce al punto 2), in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
  • Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
  • Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

…omissis…;

  • che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti.
  • che la reclamante non ha rispettato i termini per il deposito del reclamo;

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

Riunione del 09.05.2022

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Paolo Modugno, Avv. Aldo Bissi, (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario); Michele Liguori (rappresentante AIA).

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