C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 17/05/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. DEPORTIVO FORNACI CALCIO – Campionato 3^ Categoria – Gir. B GARA del 10.04.2022 tra A.S.D Deportivo Fornaci – A.S.D. Valtenesi C.U. n. 46 datato 05.05.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia
Reclamo A.S.D. DEPORTIVO FORNACI CALCIO - Campionato 3^ Categoria – Gir. B
GARA del 10.04.2022 tra A.S.D Deportivo Fornaci – A.S.D. Valtenesi
C.U. n. 46 datato 05.05.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia
La società A.S.D. DEPORTIVO FORNACI CALCIO ha proposto reclamo in data 6.5.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico dei propri calciatori le seguenti squalifiche per:
- due gare effettive a Zanetti Roberto
- una gara effettiva ad Arici Nicola
- una gara effettiva a Vacchelli David per recidiva ammonizione (5^ infrazione)
La reclamante lamenta un grave ritardo nella trasmissione del referto arbitrale agli organi di Giustizia Sportiva da parte del Direttore di gara; ritardo che, a sua volta, avrebbe determinato un’adozione tardiva della decisione del Giudice Sportivo, causando un pregiudizio tanto alla società quanto ai calciatori. A detta della Deportivo Fornaci la comunicazione tempestiva del referto di gara avrebbe portato ad un provvedimento del G.S. in tempi celeri, permettendo così ai giocatori squalificati di poter scontare le sanzioni in tempo utile per disputare i playoff.
In conclusione, la reclamante chiede di annullare le squalifiche inflitte dal G.S. ai propri calciatori.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
L’art. 137, 3° comma, lett. a) del CGS prescrive la non impugnabilità di delibere riferite alla squalifica dei calciatori fino a due giornate o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Nel procedimento in esame, le sanzioni comminate ai calciatori Zanetti Roberto, Arici Nicola e Vacchelli David sono tutte inquadrabili nella fattispecie prevista dalla citata norma, in quanto trattasi di squalifiche non superiori alle due giornate e, quindi, non passibili di giudizio da parte di questa Corte.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.
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