C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 17/05/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. CONCESIO CALCIO – Camp. Seconda Categoria, Gir. F GARA del 13.04.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – REAL ROVATO FRANCIACORTA C.U. n. 48 datato 13.05.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia

Reclamo società A.S.D. CONCESIO CALCIO – Camp. Seconda Categoria, Gir. F

GARA del 13.04.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – REAL ROVATO FRANCIACORTA

C.U. n. 48 datato 13.05.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia

La società A.S.D. CONCESIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica per una gara effettiva a carico del calciatore Minelli Matteo, per recidività in ammonizione.

La reclamante evidenzia che la decisione del G.S., oltre ad essere stata pubblicata dopo trenta giorni dalla disputa della gara, non riporta né l’indicazione della gara né l’omologazione del risultato e pertanto chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio calciatore.

Non emergono contestazioni in merito al provvedimento disciplinare notificato dal direttore di gara (cartellino giallo) che ha determinato la squalifica per recidività in ammonizioni comminata dal G.S. al giocatore Minelli Matteo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS  e dal C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. e C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D.,

OSSERVA

Risulta anzitutto pacifico che il calciatore MINELLI MATTEO, a seguito di ammonizione notificata nel corso della gara disputata in data 13.04.2022 tra A.S.D. Concesio Calcio – Real Rovato Franciacorta, sia stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione.

Ai sensi dell’art. 137, comma 3, lettera A) del CGS, la sanzione della squalifica fino a due giornate o fino a quindici giorni a carico dei calciatori non è impugnabile e pertanto il relativo reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

 il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.

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