F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN – SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17046/143pf21-22/GC/gb del 12 maggio 2022 nei confronti di Erba Davide – Reg. Prot. 155/TFN-SD
Decisione/0157/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 6 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17046/143pf21-22/GC/gb del 12 maggio 2022 nei confronti di Erba Davide,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 12 maggio 2022, Prot. 17046/143pf21-22/GC/gb, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Davide Erba, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della US 1913 Seregno Calcio Srl per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente della Lega Pro dott. Francesco Ghirelli, nonché, anche quelli propri della Procura Federale intesa quale organo del sistema della giustizia sportiva della FIGC mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo direttamente allo stesso riconducibile e all’indomani dell’avvenuta notificazione al medesimo, nella sua anzidetta qualità di Presidente della US 1913 Seregno Calcio Srl, di un provvedimento di comunicazione di conclusione indagini (CCI) adottato dalla Procura Federale nell’ambito di altro procedimento disciplinare iscritto a carico di costui in seguito a dichiarazioni lesive da esso in precedenza propalate (in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara Seregno Calcio vs Feralpi Salò disputata in data 04.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3): <Indagine più veloce della storia. Iniziano i metodi stile Unione sovietica da parte di Ghirelli e dalla sua Procura Federale. (...) Se pensate che mi pieghi ai vostri metodi vi sbagliate di grosso. Siete il peggio dell’Italia ma i vostri metodi verranno presto smascherati, come tutte le porcate e i favori che vi fate a vicenda>.
La fase istruttoria
Con nota del 20 settembre 2021, la Segreteria della Lega Pro trasmetteva alla Procura Federale l’articolo pubblicato sulla testata online TuttoC.com il 19 settembre 2021, nel quale erano riportate le dichiarazioni pubblicate dal sig. Davide Erba, all’epoca dei fatti Presidente della US 1913 Seregno Calcio Srl, sul proprio profilo del social network Facebook. La Segreteria della Lega Pro trasmetteva, altresì, lo screenshot del post pubblicato sul suddetto profilo del social network Facebook.
La Procura Federale, in data 20 settembre 2021, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 143 pf 21-22, avente ad oggetto: “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese tramite il social network Facebook dal Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, sig. Davide Erba, nei confronti del Presidente della Lega Pro e della Procura Federale”. Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Lega Pro, la copia del foglio di censimento della società US 1913 Seregno Calcio Srl relativo alla s.s. 21/22 e la visura camerale aggiornata.
In data 27 settembre 2021, la Procura Federale notificava al Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, sig. Davide Erba, ed alla stessa US 1913 Seregno Calcio Srl l’avviso di conclusione delle indagini.
A parere della Procura, il Presidente della US Seregno Calcio, attraverso le proprie dichiarazioni, pubblicate sul social network Facebook all’indomani della notifica di altro provvedimento di conclusione delle indagini adottato in un diverso procedimento disciplinare a suo carico per aver reso ulteriori dichiarazioni lesive, avrebbe leso l’onore, il prestigio ed il decoro sia del presidente della Lega Pro, dott. Francesco Ghirelli, e sia della Procura Federale.
Gli accordi ex art. 126 CGS
Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, il Presidente Davide Erba e la società US 1913 Seregno Calcio Srl, in data 18 ottobre 2021, a mezzo del loro legale, proponevano di definire i procedimenti ai sensi dell’art. 126 CGS con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000 cadauno, ridotta ad € 2.500,00.
In assenza di osservazioni da parte dei competenti organi e visto il consenso della Procura Federale, gli accordi venivano pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 98/AA del 16 novembre 2021, acquisendo in tal modo efficacia.
Con Comunicato Ufficiale del 6 maggio 2022 n. 260/AA, la FIGC, rilevato che il Presidente della US 1913 Seregno Calcio srl, sig. Davide Erba, non aveva ottemperato all’accordo ex art. 126 CGS, mancando di versare nei termini di legge l’ammenda pattuita, dichiarava risolto il suddetto accordo.
In conseguenza di ciò, la Procura Federale in data 12 maggio 2022 provvedeva a notificare al sig. Davide Erba l’atto di deferimento Prot. 17046/143pf21-22/GC/gb.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 6 giugno 2022.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti, nessuna delle stesse faceva pervenire memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 6 giugno 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del deferito.
La Procura si riportava integralmente al proprio atto di deferimento, chiedendo di irrogarsi nei confronti del sig. Erba la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
L’avv. Fiorillo chiedeva il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale, in quanto il sig. Erba aveva ceduto la società e, per accordi intercorsi, il pagamento del dovuto sarebbe dovuto spettare alla nuova compagine sociale.
La decisione
Preliminarmente, va evidenziato che la circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico del sig. Erba.
L’accordo ex art. 126 CGS, difatti, è un atto che interviene dopo la conclusione delle indagini ma prima del deferimento e, dunque, in una fase in cui non vi è stata, non solo alcuna valutazione da parte del Tribunale, ma neppure alcuna valutazione definitiva da parte della Procura, la quale, non avendo ancora proceduto al deferimento, non ha confermato l’intenzione di esercitare l’azione disciplinare.
Occorre, pertanto, procedere ad un’analisi degli atti del procedimento al fine di verificare la sussistenza o meno di una responsabilità del sig. Davide Erba per i fatti allo stesso addebitati, prescindendo dalla intervenuta stipula dell’accordo ex art. 126 CGS, poi comunque risolto.
Come innanzi detto, al sig. Erba è contestata la violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio ed il decoro del Presidente della Lega Pro dott. Francesco Ghirelli nonché quelli della Procura Federale, attraverso la pubblicazione sul social network Facebook della seguente dichiarazione: <Indagine più veloce della storia. Iniziano i metodi stile Unione sovietica da parte di Ghirelli e dalla sua Procura Federale. (...) Se pensate che mi pieghi ai vostri metodi vi sbagliate di grosso. Siete il peggio dell’Italia ma i vostri metodi verranno presto smascherati, come tutte le porcate e i favori che vi fate a vicenda>.
È necessario, dunque, verificare se tale dichiarazione, la cui provenienza è certamente riferibile al Presidente Erba, sia perchè la Procura ha prodotto in atti lo screenshot del post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso e sia perché tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dal sig. Erba, sia idonea a configurare l’illecito di cui all’art. 23 CGS.
Tale norma, intitolata “Dichiarazioni lesive”, al primo ed al secondo comma stabilisce che Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
Presupposti, dunque, per attribuire rilevanza disciplinare alle dichiarazioni rese dal Presidente Erba sono il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico (Decisione 0009/TFNSD – 2021-2022).
Quanto al primo presupposto, la circostanza che le dichiarazioni siano state pubblicate sul social network Facebook attribuisce certamente alle stesse il carattere di dichiarazioni pubbliche.
Ciò in quanto la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio.
Per ciò che concerne il presupposto della lesività della dichiarazione del Presidente Erba, la sua portata va valutata in relazione ai limiti della legittima manifestazione del diritto di critica.
È pacifico, difatti, che il diritto di critica, quale espressione del principio costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero, deve essere bilanciato con i diritti individuali della persona, di pari rango costituzionale, tra i quali il diritto all'onore ed alla reputazione.
Il diritto di critica, pertanto, non può essere esercitato in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo lo stesso essere contemperato con quello dell’altrui reputazione, prestigio ed onore.
Sussiste certamente un superamento dei limiti innanzi detti tutte le volte in cui le espressioni utilizzate travalichino il limite della continenza, sostanziandosi non in un mero dissenso motivato e manifestato in termini misurati e corretti, bensì in attacchi gratuiti ed immotivati nonché in insinuazioni ed allusioni volte al mero discredito dei destinatari.
Alla stregua di tali principi, il Collegio ritiene sussistere, nella fattispecie in esame, anche il secondo dei suddetti presupposti, ossia l’idoneità lesiva delle dichiarazioni rese dal Presidente Erba.
Le dichiarazioni dallo stesso pubblicate su Facebook, difatti, travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni denigranti ed offensive idonee certamente a ledere il prestigio, l’onore e la reputazione non solo del Presidente della Lega Pro, dott. Francesco Ghirelli, ma anche della Procura Federale.
In particolare, tali dichiarazioni, oltre a contenere espressioni assolutamente dispregiative ed offensive rivolte direttamente alla Procura Federale ed al dott. Ghirelli, quali “siete il peggio dell’Italia”, sono formulate in maniera tale, attraverso riferimenti ed accostamenti allusivi e tendenziosi, da ingenerare nel lettore una falsa percezione della realtà, ledendo in tal modo il prestigio ed il decoro dei destinatari delle accuse.
Scrivere, difatti, “Iniziano i metodi stile Unione sovietica da parte di Ghirelli e dalla sua Procura Federale” oppure “come tutte le porcate e i favori che vi fate a vicenda” significa infondere nel lettore della notizia il falso convincimento in ordine ad una mancanza di trasparenza, imparzialità e correttezza nei rapporti tra il Presidente della Lega Pro e la Procura Federale.
In altri termini, gli accostamenti allusivi e tendenziosi nonché le espressioni utilizzate dal Presidente Erba, lungi dal sostanziarsi in un mero dissenso motivato, disvelano una finalità lesiva dell’onore, del prestigio e del decoro sia del Presidente della Lega Pro e sia della Procura Federale.
Ciò ancor più in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un Presidente di una società sportiva, il quale, proprio per il suo ruolo, avrebbe dovuto tenere, così come richiesto dall’ordinamento sportivo, un comportamento improntato a lealtà e correttezza.
Di qui, secondo il Collegio, la responsabilità del Presidente della US 1913 Seregno Calcio srl, sig. Davide Erba, per i fatti allo stesso contestati.
Quanto alla sanzione, la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 10.000.
Il Collegio ritiene congrua detta sanzione, nonostante la pena base indicata nell’accordo ex art. 126 CGS fosse di € 5.000.
Ciò per più ragioni.
In primo luogo, occorre tener conto che, secondo questo Tribunale (Decisione/0025/TFNSD-2021-2022), in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento dilatorio tenuto dall’incolpato, poi deferito, e del conseguente aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia.
Né, con riguardo a tale profilo, possono avere rilievo le giustificazioni rese dal legale del sig. Erba all’udienza dibattimentale in ordine alla modifica della compagine sociale ed a presunti accordi intervenuti con detta compagine sociale, dal momento che il presente procedimento non è a carico della società ma del Presidente della stessa e che, comunque, eventuali accordi intervenuti tra terzi soggetti non sarebbero in alcun modo opponibili.
Rilevante, inoltre, così come richiesto dall’art. 23 CGS, ai fini della determinazione della sanzione, è il ruolo del sig. Davide Erba di Presidente di una società calcistica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti di Erba Davide la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 15 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN – SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17046/143pf21-22/GC/gb del 12 maggio 2022 nei confronti di Erba Davide – Reg. Prot. 155/TFN-SD"