F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 160/TFN – SD del 16 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Alberto Mariani – Reg. Prot. 132/TFN-SD
Decisione/0160/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Alberto Mariani,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 25 marzo 2022, a carico di:
- sig. Alberto Mariani, all’epoca dei fatti Allenatore regolarmente iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver acconsentito e reso possibile che il Sig. Ninni Corda, al tempo tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto di fatto a sostituirsi alla propria persona nel ricoprire e svolgere concretamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare), così per l’effetto da aver egli finito per disattendere e mancare di adempiere a quei compiti tecnici che gli erano stati affidati dalla Società all’atto del proprio tesseramento quale allenatore della prima squadra per la corrente stagione sportiva.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Alessandro Di Matteo, in rappresentanza del sig. Alberto Mariani, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, e l’avv. Alessandro Di Matteo, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Alberto Mariani la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 16 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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