C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 17/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di: Fontana Mauro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dagli artt.19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, l’impiego nelle fila della squadra schierata dalla propria società l’utilizzo del calciatore squalificato sig. Costa Mattia in occasione della gara USD Arsaghese – Cantello Belfortese, disputata in data 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ categoria; Riva Sauro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara USD Arsaghese – Cantello Belfortese del 5/09/2021 e valevole per Coppa Lombardia di 1^ categoria, sottoscritto la distinta di gara della squadra ospite consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Costa Mattia, attestando in tal modo in maniera non veridica che lo stesso potesse partecipare legittimamente all’incontro; Costa Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 4, e 21 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alla gara Arsaghese – Cantello Belfortese del 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ Categoria, nelle fila della squadra della società Cantello Belfortese, senza averne titolo poiché oggetto di squalifica per una giornata comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 dell’8/10/2020; la società USD Cantello Belfortese (matr. 932120), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fontana Mauro, Riva Sauro e Costa Mattia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di:

 Fontana Mauro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dagli artt.19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, l’impiego nelle fila della squadra schierata dalla propria società l’utilizzo del calciatore squalificato sig. Costa Mattia in occasione della gara USD Arsaghese - Cantello Belfortese, disputata in data 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ categoria;

Riva Sauro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara USD Arsaghese - Cantello Belfortese del  5/09/2021 e valevole per Coppa Lombardia di 1^ categoria, sottoscritto la distinta di gara della squadra ospite consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Costa Mattia, attestando in tal modo in maniera non veridica che lo stesso potesse partecipare  legittimamente all’incontro;

Costa Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 4, e 21 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alla gara Arsaghese - Cantello Belfortese del 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ Categoria, nelle fila della squadra della società Cantello Belfortese, senza averne titolo poiché oggetto di squalifica per una giornata comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 dell’8/10/2020;

la società USD Cantello Belfortese (matr. 932120), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fontana Mauro, Riva Sauro e Costa Mattia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

premesso che

  • alla riunione del 10.2.2022 nessuno è comparso per i soggetti deferiti; per la Procura Federale è comparsa l’Avv. Serenella Rossano.
  • Il rappresentante della Procura illustra i deferimenti riportandosi integralmente agli atti di indagine e al deferimento. La Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
  • per il Sig. Fontana Mauro l’inibizione per mesi 3;
  • per il Sig. Riva Sauro l’inibizione per mesi 3
  • per il Sig. Costa Mattia la squalifica per tre giornate

2) per la U.S.D. Cantello Belfortese l’ammenda di € 500,00 ed un punto di penalizzazione in classifica.

osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge inconfutabilmente che il giocatore Mattia Costa ha preso parte alla gara Arsaghese / Castello Belfortese disputatasi il 5.9.2021 in Albizzate, figurando nelle distinte ufficiali dei partecipanti alla gara presentate all’Arbitro: dal rapporto di gara risulta altresì che il giocatore è stato ammonito nel corso della partita ed è stato sostituito al 26’ minuto del secondo tempo.

Come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 8.10.2020 del Comitato Regionale Lombardo -pure allegato agli atti del deferimento-, il giocatore Mattia Costa risultava essere stato sanzionato con una giornata di squalifica da scontare nella competizione Coppa Lombardia di I categoria, per la quale era valida la gara richiamata nei capi d’incolpazione.

In ragione dell’anzidetto provvedimento disciplinare, il calciatore Mattia Costa non avrebbe avuto dunque titolo per partecipare alla gara del 5 settembre 2021, risultando così integrata la violazione a suo carico così come contestata dalla Procura Federale.

Parimenti integrate risultano le violazioni contestate al Presidente, Legale Rappresentante, della Società Cantello Belfortese ed al Sig. Riva Sauro, Dirigente accompagnatore che, tanto attraverso condotte attive quali la sottoscrizione e la presentazione della distinta dei calciatori, quanto attraverso condotte omissive non impedendo comunque la partecipazione alla gara del giocatore squalificato, hanno fornito il loro contributo causale al perfezionamento della violazione.

Da quanto sopra discende poi tanto la responsabilità diretta della società U.S.D. Cantello Belfortese, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Mauro Fontana, che la responsabilità oggettiva della medesima, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sin qui menzionati.

Quanto al trattamento sanzionatorio, le richieste formulate dalla Procura Federale appaiono congrue e proporzionate alla fattispecie oggetto d’esame.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

 

condanna

MAURO FONTANA a mesi 3 di inibizione;

SAURO RIVA a mesi 3 di inibizione;

MATTIA COSTA a mesi 3 giornate di squalifica;

la U.S.D. CANTELLO BELFORTESE al pagamento di € 500,00 di ammenda ed ad un punto di penalizzazione in classifica.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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