C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 12.04.2022 nei confronti di 1) Sig. SIDOTI Orlando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Carpianese; 2) società ASD CARPIANESE; per rispondere: il Signor SIDOTI Orlando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD CARPIANESE: – violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, presente come spettatore in tribuna in occasione della gara ASD Carpianse – AC Casalmaiocco del 14.11.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, alla fine del primo tempo dell’incontro posto in essere una condotta offensiva e violenta, proferendo le seguenti offese all’indirizzo del calciatore con la maglia n. 10 della squadra del Casalmaiocco: “ figlio di puttana”, “stronzo di merda”, “testa di cazzo”, “ti ammazzo” e “vieni fuori che ti uccido”; lo stesso Signor Orlando SIDOTI, poi, dopo aver proferito tali espressioni ha spinto il padre del calciatore con la maglia n. 10 della squadra del Casalmaiocco, presente in tribuna, facendolo cadere prima sulla rete di protezione e poi per terra; – – la società ASD CARPIANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Orlando SIDOTI, cosi come descritti nel precedente capo di imputazione.

 

Deferimento della Procura Federale datato 12.04.2022 nei confronti di

  1. Sig. SIDOTI Orlando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Carpianese;
  2. società ASD CARPIANESE;

per rispondere:

il Signor SIDOTI Orlando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD CARPIANESE:

  • violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, presente come spettatore in tribuna in occasione della gara ASD Carpianse – AC Casalmaiocco del 14.11.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, alla fine del primo tempo dell’incontro posto in essere una condotta offensiva e violenta, proferendo le seguenti offese all’indirizzo del calciatore con la maglia n. 10 della squadra del Casalmaiocco: “ figlio di puttana”, “stronzo di merda”, “testa di cazzo”, “ti ammazzo” e “vieni fuori che ti uccido”; lo stesso Signor Orlando SIDOTI, poi, dopo aver proferito tali espressioni ha spinto il padre del calciatore con la maglia n. 10 della squadra del Casalmaiocco, presente in tribuna, facendolo cadere prima sulla rete di protezione e poi per terra;
  • la società ASD CARPIANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Orlando SIDOTI, cosi come descritti nel precedente capo di imputazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

- alla riunione del 05.05.2022 nessuno è comparso per deferiti nonostante regolare convocazione;

- per la Procura è comparso l’avv. Fabio Esposito il quale si è riportato integralmente al deferimento e ha chiesto il comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

  1. per SIDOTI Orlando quattro giornate di squalifica;
  2. per ASD CARPIANESE l’ammenda di Euro 300,00.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge, senza dubbio alcuno, che il calciatore SIDOTI Orlando presente in Tribuna come spettatore in occasione della gara ASD Carpianese  - AC Casalmalocco ha tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del calciatore con la maglia n. 10 del Casalmaiocco insultandolo e minacciandolo con epiteti irripetibili ed ha successivamente compiuto un grave atto di violenza nei confronti del padre del calciatore n. 10, anch’esso presente in tribuna.

Visto l’ingiustificato ed inqualificabile comportamento tenuto dal calciatore SIDOTI Orlando, la richiesta sanzionatoria dell’Organo requirente, può e deve essere considerata con maggior rigore.

 

Dal predetto comportamento del SIDOTI Orlando discende la responsabilità della società ASD CARPIANESE ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS.

 

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

  1. al calciatore SIDOTI Orlando sette giornate di squalifica.
  2. alla società ASD CARPIANESE il pagamento dell’ammenda di Euro 300,00.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

 

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